Soglia di sbarramento regionale calcolata sui soli voti di lista circoscrizionali (Cons. Stato n. 4947 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del raggiungimento della soglia di sbarramento del 4 per cento prevista per le liste circoscrizionali, la locuzione «voti validi» di cui all’art. 1, comma 3, legge reg. Calabria n. 1/2005 comprende i soli voti espressi per le liste circoscrizionali e non anche quelli attribuiti ai soli candidati alla Presidenza della Regione. Il mero riferimento testuale alla categoria delle liste circoscrizionali esclude che i voti unicamente presidenziali entrino nella base di calcolo. I principi di coerenza e omogeneità impongono che la base di calcolo dell’ammissione al riparto coincida con quella dell’assegnazione dei seggi in quota proporzionale, sicché i voti delle liste regionali non possono concorrere a formare la base di una quota da cui sono ontologicamente esclusi. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 48 Cost., poiché il diverso trattamento dei voti non espressi anche per le liste riflette una diversa scelta dell’elettore.

Il Fatto

La controversia riguarda l’assegnazione di due seggi al partito «Noi Moderati» nelle elezioni del 2025 per il Consiglio regionale della Calabria. L’appellante, appartenente al gruppo «Partito Democratico», contesta che tale forza politica avesse diritto di partecipare al riparto, sostenendo il mancato superamento della soglia di sbarramento del 4 per cento.

L’Ufficio centrale regionale aveva assunto a base di calcolo il solo totale dei voti di lista, attribuendo alla lista in questione il 4,05 per cento. Secondo la tesi dell’appellante, nella base di calcolo andavano computati anche i voti espressi per i soli candidati presidenti, con la conseguenza che la percentuale sarebbe scesa al 3,87 per cento, inferiore alla soglia. Il TAR Calabria aveva rigettato il ricorso; di qui l’appello, con cui è stata riproposta anche la questione di legittimità costituzionale della legge regionale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dal dato letterale. L’art. 1, comma 3, legge reg. n. 1/2005 non ammette al riparto le liste circoscrizionali il cui gruppo non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei «voti validi». La disposizione riferisce espressamente il computo ai voti ottenuti dalle liste circoscrizionali: non occorre, secondo il collegio, alcuna specificazione ulteriore, bastando il riferimento testuale alla categoria. Il brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit sorregge il ragionamento, tanto più che dove il legislatore regionale ha inteso coinvolgere entrambe le tipologie di lista lo ha fatto espressamente, come nell’art. 2, comma 1, lettera b), legge reg. n. 1/2005 in tema di sei seggi in quota maggioritaria.

Sul piano logico-sistematico, il riparto dei seggi è un procedimento unitario in due fasi: ammissione al riparto e assegnazione. Poiché la base di calcolo dell’assegnazione è pacificamente quella delle sole liste circoscrizionali — per i quattro quinti del Consiglio, in forza dell’art. 15, terzo comma, lettera b), legge n. 108/1968 nel testo applicabile alla Calabria — anche la base dello sbarramento deve essere la medesima, in virtù dei principi di coerenza e omogeneità dei criteri di calcolo.

La Corte valorizza la ratio dell’istituto. Lo sbarramento è misura della rappresentatività minima e opera esclusivamente sulla quota proporzionale, mentre i voti delle liste regionali alimentano la quota maggioritaria e il premio di maggioranza, presidiando la governabilità. I voti unicamente presidenziali non possono contribuire alla base di una quota da cui sono ontologicamente esclusi. L’opposta lettura amplierebbe il denominatore, con la conseguenza che la sommatoria delle percentuali delle singole forze politiche sarebbe sempre inferiore a 100, e finirebbe per attribuire un non voluto premio ai partiti maggioritari, in contrasto con la tutela delle minoranze di cui all’art. 4, legge n. 165/2004.

Il collegio richiama il criterio ermeneutico proprio del diritto elettorale, di stretta interpretazione quando si tratti di estromettere compagini dalla competizione: tra più letture va privilegiata quella che assicura il massimo effetto rappresentativo e la conservazione dei rappresentanti indicati dall’elettore. Il voto «tronco», dato al solo candidato presidente, resta espressione di un disinteresse per la formazione genetica del Consiglio e non può condizionare la misura della rappresentatività minima. I precedenti di Umbria e Puglia sono distinti, perché quei sistemi prevedono un rapporto di biunivocità tra voto al presidente e voto alle liste, ovvero una diversa declinazione dei «voti validi».

Infine, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata: il diverso trattamento dei voti limitati riflette una diversa situazione creata dall’elettore, con pieno rispetto degli artt. 3 e 48 Cost. L’appello è rigettato, con compensazione integrale delle spese per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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