L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede rinvio della trattazione (Cons. Stato n. 2780 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un abuso edilizio, adottato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, costituisce atto dovuto e vincolato, sicché il mancato avviso ex art. 7 l. n. 241/1990 degrada a irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, quando il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. L’ordine non richiede motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, già definito a monte dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia, essendo sufficiente la descrizione delle opere abusive e l’individuazione delle violazioni accertate. Il mero decorso del tempo non incide sulla legittimità dell’esercizio del potere repressivo. Nel processo amministrativo non sussiste alcun diritto della parte al rinvio della trattazione della causa fuori dai casi tassativi, restando la valutazione riservata al giudice, che bilancia le esigenze difensive con l’interesse pubblico alla ragionevole durata del processo.
Il Fatto
Il Comune di Lizzanello ha ingiunto alla parte ricorrente, con ordinanza dirigenziale del 2013, la demolizione entro novanta giorni di un fabbricato per civile abitazione, un porticato, un deposito e una legnaia realizzati senza permesso di costruire su un terreno in proprietà indivisa. In precedenza il Comune di Cavallino aveva adottato analogo provvedimento, annullato dal TAR Puglia per incompetenza, essendo stata ritenuta viziata la procedura di modifica del territorio comunale, con la conseguenza che l’immobile continuava a ricadere nel Comune di Lizzanello.
La ricorrente ha impugnato la nuova ordinanza articolando cinque motivi, tra cui la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli atti presupposti. Il TAR Lecce ha respinto il ricorso. La parte ha proposto appello, dolendosi anche del mancato accoglimento dell’istanza di rinvio in attesa dell’adozione del PUG. I Comuni non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Quanto alla mancata concessione dell’ennesimo rinvio, la censura è infondata: non ricorreva alcuna situazione eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., unica norma che può giustificare il differimento della trattazione. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui non esiste un diritto al rinvio della discussione fuori dai casi tassativi dei termini a difesa; le parti possono solo illustrare le ragioni del differimento, la cui valutazione resta riservata al giudice nel bilanciamento tra esigenze difensive e ragionevole durata del processo.
I numerosi rinvii già ottenuti, che avevano spostato la trattazione dal 2019 al 2024, imponevano anzi una rapida decisione. L’eventualità che all’esito del procedimento di ridefinizione dei confini venga meno l’interesse all’impugnazione è circostanza futura e incerta, e l’atto sopravvenuto sarebbe autonomamente impugnabile, senza incidere sulla legittimità dei provvedimenti repressivi già adottati.
Sul secondo motivo, la Corte conferma che l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato: il mancato avviso ex art. 7 l. n. 241/1990 non rileva quando è palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento degrada dunque a irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché la partecipazione della parte non avrebbe potuto modificare il dispositivo demolitorio.
Quanto alla pendenza del procedimento di ridefinizione dei confini tra i Comuni, la doglianza è manifestamente infondata: l’attività di repressione degli abusi ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è atto dovuto e vincolato e non richiede motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, già definito dal legislatore, essendo sufficiente la descrizione delle opere e delle violazioni. Il decorso del tempo non incide sulla legittimità del potere repressivo, esercitabile anche tardivamente; irrilevante è l’evento futuro e incerto dello spostamento dei confini, contando solo la competenza territoriale al momento della constatazione degli abusi.
Infine, la pretesa compatibilità dell’intervento con il DPP al PUG adottato è infondata: le disposizioni citate prevedono solo conservazione, trasformazione e riuso del patrimonio esistente, non l’edificazione ex novo. In ogni caso, anche se l’area fosse edificabile, i privati non potevano costruire senza titolo edilizio, e l’eventuale compatibilità con lo strumento urbanistico poteva semmai fondare una domanda di sanatoria. Nulla per le spese, in carenza di costituzione dei Comuni.
Nota della Redazione
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