Condanne penali anteriori al rapporto non integrano giusta causa senza verifica attuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4502 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Condotte costituenti reato possono integrare giusta causa di licenziamento anche se realizzate prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino, all’esito di una verifica giurisdizionale da svolgersi in astratto e in concreto, incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto. Il giudice di merito deve accertare l’incidenza attuale della condotta extralavorativa sul concreto svolgimento del rapporto, non potendo il recesso fondarsi sul mero status giuridico soggettivo del lavoratore. In sede di legittimità la censura è ammissibile solo se denuncia uno specifico scostamento del giudizio di merito dagli standards conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale.
Il Fatto
Una società esercente attività di raccolta di rifiuti solidi urbani, dopo aver acquisito dal certificato del casellario giudiziale la notizia della pendenza di un procedimento penale a carico di un dipendente per reati in materia di stupefacenti, ha contestato a quest’ultimo l’incompatibilità della sua presenza nell’organizzazione lavorativa, richiamando le disposizioni antimafia e il fatto di operare unicamente con le pubbliche amministrazioni. Il licenziamento è stato impugnato ai sensi della legge n. 92 del 2012.
Il primo giudice ha accolto la domanda, disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi. La Corte d’Appello di Lecce ha confermato la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, con cui si censura la qualificazione del recesso e l’interpretazione della clausola elastica della giusta causa ex art. 2119 cod. civ. e art. 1, legge n. 604 del 1966. Osserva anzitutto che la Corte territoriale ha motivato sull’insussistenza della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo, riconoscendo la natura ontologicamente disciplinare del recesso, intimato all’esito di un procedimento disciplinare per fatti riferibili alla condotta del dipendente.
Sul piano del diritto, la Corte richiama il proprio orientamento in tema di condotte extralavorative costituenti reato tenute prima dell’instaurazione del rapporto (Cass. n. 24259 del 2016; conf. Cass. n. 3076 del 2020). Una responsabilità disciplinare presuppone una condotta posta in essere mentre il rapporto è in corso, poiché solo allora si configurano l’obbligo di diligenza e fedeltà ex artt. 2104 e 2105 cod. civ. e la sua violazione rilevante ex art. 2106 cod. civ.
Tuttavia, condotte criminose possono integrare giusta causa anche se anteriori al rapporto, purché la condanna irrevocabile sia intervenuta a rapporto in atto e il giudice accerti, in astratto e in concreto, l’incompatibilità con il vincolo fiduciario. Nel caso di specie i fatti risalgono al periodo 1988-1991 e la stessa irrevocabilità della condanna è anteriore all’instaurazione del rapporto. La sentenza impugnata ha evidenziato che la società non ha indicato l’incidenza negativa di tali fatti risalenti sull’espletamento delle mansioni, né ha provato una perdurante contiguità con ambienti criminali, limitandosi a prospettare un mero rischio.
Rispetto a tale valutazione, la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità in materia di giusta causa e giustificato motivo soggettivo (rinvio a Cass. n. 13064 del 2022, Cass. n. 20780 del 2022, Cass. n. 107 del 2024). L’attività di integrazione del precetto elastico compiuta dal giudice di merito è sindacabile solo se la censura denuncia una specifica incoerenza rispetto agli standards sociali di riferimento, non una generica contrapposizione (Cass. n. 985 del 2017). Nel caso concreto la ricorrente non individua i parametri integrativi violati, sicché la doglianza è inammissibile.
Ne deriva l’infondatezza del terzo motivo, relativo alla tutela reintegratoria ex art. 18, quarto comma, legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n. 92 del 2012: il fatto contestato è insussistente, ai fini della disposizione citata, quando non abbia rilevanza disciplinare (Cass. n. 20540 del 2015). Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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