Sopralluogo in RTI non costituito e soccorso istruttorio nel confronto a coppie (Cons. Stato n. 9783 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sopralluogo di gara ha funzione sostanziale, e non meramente formale, perché consente al concorrente di formulare un’offerta consapevole e aderente alle necessità dell’appalto; la sua inosservanza è sanzionabile con l’esclusione solo quando l’adempimento sia realmente mancato. Quando il sopralluogo sia stato effettuato da un dipendente dell’operatore economico, su delega rilasciata dalla nominanda capogruppo di un RTI non ancora costituito, l’omessa indicazione del mandante nell’attestato non integra una carenza sostanziale dell’offerta e va rimediata mediante soccorso istruttorio, non potendo condurre all’esclusione. Il metodo del confronto a coppie impone che la comparazione avvenga tra le offerte effettivamente presentate per il singolo lotto: è illegittima la trasfusione nel lotto dei coefficienti già determinati in altro lotto, ove i concorrenti e gli immobili siano diversi. In assenza di un espresso obbligo nel disciplinare, le valutazioni dei singoli commissari sono assorbite nella decisione collegiale finale, senza necessità di autonoma verbalizzazione.
Il Fatto
Una società impugna davanti al TAR Lombardia il provvedimento con cui la stazione appaltante, il Politecnico di Milano, l’aveva esclusa da una gara per la manutenzione degli impianti termoidraulici, elettrici e speciali, lotto 2. L’esclusione si fondava sulla mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio: l’attestato prodotto riguardava un sopralluogo svolto da un dipendente della società, ma su delega riferita a un’altra operatrice, nell’ambito di un RTI non ancora costituito.
Con motivi aggiunti la ricorrente censurava anche l’esclusione conseguente all’esame dell’offerta tecnica, per mancato superamento della soglia di sbarramento, e l’aggiudicazione del lotto a un’altra concorrente. Il TAR accoglieva il ricorso per plurime ragioni, ritenendo illegittima l’esclusione e illegittimo il metodo di valutazione delle offerte. La stazione appaltante propone appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 11 del capitolato, che impone il sopralluogo a pena di esclusione e disciplina la delega, prevedendo che il delegato non possa ricevere l’incarico da più concorrenti. Rileva però che la stessa stazione appaltante, a fronte di una delega unica rilasciata su carta intestata della nominanda capogruppo, aveva qualificato il delegato come incaricato di entrambe le società per il lotto 1 e solo della capogruppo per il lotto 2, in modo contraddittorio.
La società appellata era certamente a conoscenza dei luoghi, essendo affidataria di un servizio analogo presso i medesimi siti. Il sopralluogo era stato effettuato da un proprio dipendente, in vista di un RTI da costituire. Per la giurisprudenza richiamata, l’obbligo di sopralluogo ha ruolo sostanziale (Cons. Stato n. 1037/2018; Cons. Stato n. 2800/2016), ma è superfluo e sproporzionato quando il concorrente sia gestore uscente (Cons. Stato n. 6033/2020). Il disciplinare va quindi letto in senso restrittivo, in coerenza con il favor participationis (Cons. Stato n. 575/2021; Cons. Stato n. 3581/2019) e con l’art. 3 d.lgs. n. 36/2023.
Correttamente il TAR ha ritenuto che dovesse attivarsi il soccorso istruttorio: non si trattava di sanare una carenza sostanziale dell’offerta, ma di ratificare una delega rilasciata anche nell’interesse del mandante, senza che rilevi che l’offerta sia stata presentata in autonomia (Cons. Stato n. 6005/2018; Cons. Stato n. 680/2020).
Quanto alla valutazione dell’offerta tecnica, la censura è infondata ma la motivazione del TAR va corretta. Il confronto a coppie non è stato correttamente eseguito: i coefficienti del lotto 1 sono stati trasfusi nel lotto 2, dove erano presenti concorrenti estranei al primo lotto, e gli immobili dei due lotti differiscono per ubicazione e dimensioni. Sul piano della verbalizzazione, in assenza di un espresso obbligo del disciplinare, opera il principio per cui gli apprezzamenti dei commissari sono assorbiti nella decisione collegiale finale (Cons. Stato n. 4209/2015; Cons. Stato n. 810/2012; Ad. plen. n. 16/2022). L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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