Esclusione illegittima per accesso ai servizi igienici durante prova concorsuale (TAR Lazio n. 15312 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per violazione dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità e tutela dell’affidamento, l’esclusione dal concorso del candidato che si allontani dall’aula per fruire dei servizi igienici, quando l’amministrazione abbia di fatto anticipato e prorogato il divieto oltre il limite temporale fissato dalla lex specialis, per effetto dell’anomala dilatazione delle operazioni preliminari. La previsione delle due ore costituisce un parametro sul quale i candidati possono legittimamente calibrare la propria organizzazione personale. La procedura concorsuale è preordinata a selezionare i candidati per le conoscenze e le capacità richieste dal bando e non può trasformarsi in una prova di resistenza al disagio fisico. In presenza di una situazione eccezionale, la commissione deve adottare modalità organizzative proporzionate e uniformi, idonee a preservare la par condicio competitorum senza addossare al candidato il costo del disservizio organizzativo.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso per titoli ed esami per l’ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, indetto con determinazione n. 57373/2026 del 20.02.2026. Durante la prova scritta di cultura generale, prima del decorso delle prime due ore dall’inizio, si allontanava dall’aula per recarsi ai servizi igienici e veniva esclusa con Verbale di Esclusione n. 14 del 05.05.2026.
Impugnava il provvedimento, le istruzioni operative del 28.04.2026 e il bando, chiedendo l’annullamento dell’esclusione, l’accertamento del diritto alla riammissione e la ripetizione della prova. L’amministrazione resisteva invocando l’applicazione vincolata della lex specialis e la necessità di assicurare la par condicio competitorum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sequenza temporale sulla base del processo verbale. Alle ore 11,20 il Presidente avviava le operazioni preliminari e da quel momento veniva inibito l’accesso ai servizi; solo alle ore 12,58 iniziava formalmente la prova, con termine del divieto alle ore 14,58. Alle ore 14,12, quando l’interdizione durava già da 2 ore e 52 minuti, la ricorrente chiedeva di accedere ai servizi e, avvertita dell’esclusione, vi si recava ugualmente.
Il TAR rileva che l’amministrazione ha anticipato l’interdizione di oltre un’ora e mezza rispetto all’avvio della prova, determinando un divieto complessivo di 3 ore e 38 minuti, quasi doppio rispetto a quello previsto dalla lex specialis. Tale protrazione non è conforme ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità: la clausola delle due ore contemperava l’esigenza di regolare svolgimento della selezione con la fisiologica tollerabilità dell’astensione dall’uso dei servizi.
Il Collegio sottolinea che la previsione delle due ore era il parametro su cui i candidati potevano calibrare la propria organizzazione personale: il suo concreto prolungamento ha inciso sull’affidamento riposto nelle modalità di svolgimento previamente stabilite. La circostanza che siano stati esclusi venti candidati costituisce un significativo indice delle difficoltà organizzative e non consente di ricondurre l’accaduto a una volontaria inosservanza delle istruzioni.
Il TAR afferma che la procedura non può trasformarsi in una prova di resistenza al disagio fisico: le modalità di svolgimento devono consentire a tutti di esprimere le proprie capacità in condizioni di ragionevole serenità, senza che assuma rilievo, come fattore selettivo estraneo, la capacità individuale di sopportare il disagio. Non persuade l’assunto dell’applicazione vincolata: in una situazione eccezionale la Sottocommissione avrebbe potuto adottare modalità proporzionate, come l’accompagnamento ai servizi da parte del personale di vigilanza, secondo modalità uniformi e applicabili a tutti i candidati nella medesima condizione.
I motivi primo, terzo e quarto sono pertanto accolti, con assorbimento del secondo. Il provvedimento di esclusione è annullato e l’amministrazione è condannata a disporre la ripetizione della prova scritta dinanzi a una Commissione in diversa composizione e, in caso di idoneità, anche delle ulteriori prove. Spese compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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