Verifica anomalia offerta e onere di spiegare provando sui costi manodopera (TAR Sicilia n. 2670 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta la stazione appaltante non può limitarsi ad acquisire le spiegazioni del concorrente, ma deve accertarne il fondamento documentale. L’art. 110 del decreto legislativo n. 36/2023, nel riferirsi alle “spiegazioni”, non esonera l’operatore dall’onere di spiegare provando: le giustificazioni devono essere specifiche, credibili e assistite da una base documentale seria e verificabile. Le tabelle ministeriali sul costo del lavoro hanno valore orientativo e non vincolante, ma scostamenti marcati, specie su un orizzonte contrattuale pluriennale, impongono un’istruttoria penetrante sull’effettività e stabilità dei fattori di copertura. Il sindacato giurisdizionale resta contenuto entro i limiti della discrezionalità tecnica, ma non è escluso il controllo su irragionevolezza, difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione. I principi di risultato e di fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2023 non ampliano la discrezionalità fino a consentire scelte prive di riscontro documentale.
Il Fatto
La ricorrente, terza classificata, impugna l’aggiudicazione di un accordo-quadro quadriennale per servizi di reception, hostess e vigilanza non armata, disposta in favore della prima graduata. Deducе che le offerte delle prime due classificate si fondino su un costo della manodopera largamente inferiore ai valori delle tabelle ministeriali e agli aumenti del contratto collettivo già intervenuti prima del bando.
Dopo l’accesso alle giustificazioni della prima graduata e poi della seconda, la ricorrente propone due motivi aggiunti, il secondo dei quali impugna il provvedimento con cui la stazione appaltante, in autotutela, ha confermato l’aggiudicazione. Chiede anche la dichiarazione di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di interesse: le censure relative alla seconda graduata sono astrattamente idonee a determinare l’esclusione di entrambi i concorrenti che precedono la ricorrente, e l’interesse si valuta in base a tale idoneità, non alla definizione della verifica.
Quanto all’art. 116, secondo comma, c.p.a., la Sezione esclude che la mancata attivazione del rito incidentale di accesso precluda i motivi aggiunti fondati su documenti poi depositati in giudizio. Il rimedio è acceleratorio e facoltativo; resta preclusa solo una nuova istanza di accesso dopo il diniego non impugnato. Nel caso concreto i termini sono stati rispettati, essendo i motivi aggiunti notificati a breve distanza dall’ostensione.
Nel merito il Tribunale distingue: il sindacato non si sovrappone all’apprezzamento tecnico-discrezionale, ma verifica la coerenza logico-contabile delle giustificazioni e il rispetto dei minimi salariali inderogabili. L’art. 110 del decreto legislativo n. 36/2023 non consente di prendere per buono quanto dichiarato in assenza di riscontri obiettivi, pur senza imporre un onere probatorio impossibile.
Applicando tali coordinate, la conferma dell’aggiudicazione risulta viziata: l’Amministrazione ha valorizzato decontribuzione e incentivi all’assunzione, ridotto assenteismo e scelte organizzative senza accertare, con proiezione sull’intero quadriennio, presupposti, limiti di cumulo, platea dei beneficiari, massimali e durata degli sgravi. L’assunto dei neoassunti confligge con la clausola sociale e con i dati sopravvenuti sulla base occupazionale, non ricostruita puntualmente. I conteggi analitici della ricorrente non sono stati confutati da una controverifica numerica.
Da qui il duplice vizio di difetto di istruttoria e di insufficienza della motivazione, che travolge il provvedimento n. 56 del 18 aprile 2025. Il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili e inammissibili; il secondo è accolto nei limiti indicati. Le domande di inefficacia, subentro e risarcimento restano assorbite in attesa della riedizione del potere, da svolgersi secondo criteri di completezza e verifica documentale, anche quanto al monte-ore e alla seconda graduata.
Nota della Redazione
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