Sopravvenuta carenza di interesse per accordo transattivo e improcedibilità del ricorso (TAR Sicilia n. 2333 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, l’intervenuta definizione transattiva della controversia, concordemente rappresentata dalle parti, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità della domanda, non essendo più ravvisabile l’utilità concreta perseguita dal ricorrente. La circostanza che le parti abbiano congiuntamente richiesto la declaratoria per carenza di interesse e la compensazione delle spese consente al giudice di definire il giudizio senza esaminare il merito dei motivi. In tal caso, la compensazione delle spese di lite trova giustificazione nella definizione concordata della controversia.

Il Fatto

Due società, una proprietaria degli immobili e l’altra locataria, hanno impugnato davanti al TAR Sicilia l’ordinanza-ingiunzione con cui il Comune aveva intimato il pagamento di oneri concessori e di una sanzione pecuniaria, in relazione a una concessione edilizia rilasciata nel 2007 per la realizzazione di un insediamento ricettivo. Le ricorrenti avevano contestato la quantificazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, già oggetto di separati ricorsi.

Nel corso del giudizio le parti hanno rappresentato l’imminenza di una composizione transattiva della controversia. Il Collegio ha concesso un breve rinvio della decisione, invitando le parti a comunicare immediatamente l’eventuale definizione dell’accordo. Con successiva memoria le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preso atto della richiesta congiunta delle parti e dell’intervenuto accordo transattivo. La definizione negoziata della controversia ha fatto venir meno l’interesse delle ricorrenti a una decisione nel merito dei motivi di ricorso, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.

Il Collegio non ha quindi esaminato le censure relative alla prescrizione del credito e all’illegittimità derivata dedotta dalla asserita invalidità della concessione edilizia, essendo la decisione incentrata esclusivamente sul venir meno dell’interesse alla pronuncia.

La sopravvenuta carenza di interesse è stata qualificata come causa di improcedibilità del ricorso, evenienza che preclude l’esame del merito e impone la definizione del giudizio senza pronuncia sulle domande originarie.

Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti, in coerenza con la definizione concordata della lite e con la richiesta formulata congiuntamente dai contendenti. Il dispositivo ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso e compensato le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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