Sopravvenuto accordo transattivo e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (TAR Sicilia n. 2332 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta definizione in via transattiva della controversia, concordata dalle parti e portata all’attenzione del giudice prima della decisione, determina la carenza di interesse alla pronuncia e dunque l’improcedibilità del ricorso. Il venir meno dell’interesse alla decisione costituisce ragione autonoma di improcedibilità, distinta dall’inammissibilità e dal rigetto nel merito. Il giudice che dichiari l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della cessazione della materia del contendere per effetto dell’accordo. La richiesta congiunta delle parti di declaratoria di improcedibilità conferma l’esaurimento della pretesa sostanziale.
Il Fatto
Due società immobiliari, una locataria e una proprietaria degli immobili, hanno impugnato l’ordinanza-ingiunzione con cui il Comune di Acireale ha intimato il pagamento di oneri concessori per oltre seicentomila euro e di una sanzione pecuniaria per oltre duecentomila euro, in relazione a una concessione edilizia risalente al 2007 per la realizzazione di un villaggio-residence.
Nel ricorso le società hanno eccepito la prescrizione del credito, l’illegittimità derivata dagli atti presupposti già impugnati con altri ricorsi e la violazione dei criteri legali di commisurazione delle prestazioni patrimoniali. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto, sostenendo l’intervenuta interruzione della prescrizione per effetto delle diffide e della richiesta di rigetto, la natura solidale dell’obbligazione e la decorrenza del termine dall’ultima rata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione dopo un rinvio disposto con ordinanza in cui aveva dato atto dell’imminente composizione transattiva della controversia, sollecitando le parti a rappresentarne immediatamente l’esito. La vicenda processuale si è quindi chiusa prima dell’esame del merito dei motivi di ricorso.
Con memoria le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’intervenuto accordo transattivo, domandando la compensazione delle spese processuali. La richiesta congiunta riflette il venir meno della pretesa sostanziale che aveva giustificato l’azione.
Il Tribunale ha preso atto della definizione stragiudiziale e ha dichiarato l’improcedibilità, senza scrutinare nel merito la questione prescrittiva e quella relativa alla legittimità degli atti presupposti. La decisione si fonda sull’assorbente rilievo del difetto sopravvenuto dell’interesse alla pronuncia.
Le spese di lite sono state compensate tra le parti, coerentemente con la natura consensuale della definizione e con la richiesta formulata dalle stesse. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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