Sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese nel giudizio amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 569 del 26.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’Amministrazione, di un nuovo provvedimento che ridetermina in senso favorevole al ricorrente il contenuto dell’atto impugnato, in esecuzione dell’ordinanza cautelare di riesame, determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità non preclude l’esame della domanda di condanna alle spese secondo il principio di soccombenza virtuale, ma la relativa valutazione resta affidata alla discrezionalità del giudice. La compensazione integrale delle spese è giustificata dalla delicatezza delle questioni sottese al giudizio e dalla sollecita attività di riesame compiuta dall’Amministrazione in esecuzione del provvedimento cautelare.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un esercizio di vicinato con sede in Ferrara, ha impugnato l’ordinanza sindacale del 21.07.2023, rettificata il 10.08.2023, con cui il Comune ha disposto la limitazione dell’orario di apertura dell’attività, imponendone la chiusura dalle ore 16.00 alle ore 07.00 del giorno successivo per la durata di sei mesi.

Il ricorso, depositato il 9.11.2023 e munito di istanza cautelare, deduceva la violazione degli artt. 50 e 46 del Regolamento di Polizia Urbana in combinato disposto con l’art. 50 T.U.E.L., l’omesso avviso di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 legge n. 241/1990 e il difetto di istruttoria. Con ordinanza cautelare n. 382 del 2023 il Tribunale accoglieva l’istanza ai fini del riesame, ravvisando l’abnormità della misura rispetto alla violazione contestata e la violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

In esecuzione dell’ordinanza cautelare, il Comune ha adottato una nuova ordinanza che ha rideterminato l’orario di chiusura dell’esercizio dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo fino al 29.3.2024. La ricorrente, preso atto del nuovo provvedimento, ha dichiarato con atto del 28.4.2024 la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, senza proporre motivi aggiunti, chiedendo tuttavia la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il principio di soccombenza virtuale.

Il Collegio rileva che, a fronte della dichiarazione della parte e dell’intervenuta adozione del nuovo provvedimento, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, una volta venuto meno l’interesse alla pronuncia di merito, non può procedere all’esame delle censure originariamente proposte.

Quanto alle spese, il Tribunale non accoglie la richiesta di condanna fondata sulla soccombenza virtuale. La indubbia delicatezza delle questioni sottese al giudizio e la sollecita attività di riesame compiuta dal Comune in esecuzione del provvedimento cautelare inducono a ritenere sussistenti giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti.

La decisione conferma l’orientamento secondo cui l’adeguamento dell’Amministrazione alle statuizioni cautelari, attraverso un nuovo provvedimento che elimina il pregiudizio, determina la cessazione della materia del contendere sul piano dell’interesse, lasciando al giudice la valutazione discrezionale in ordine al carico delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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