Limiti di potenza del bando ISI e ragioni derogatorie della sicurezza (TAR Emilia-Romagna n. 574 del 26.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le particolari ragioni che consentono la deroga ai limiti di potenza dei macchinari finanziati dal bando ISI non possono risolversi nelle esigenze produttive dell’impresa beneficiaria, ma vanno accertate in funzione della finalità di tutela della sicurezza dei lavoratori perseguita dall’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008. Ove risulti documentata l’esistenza sul mercato di prodotti rispettosi del limite, la deroga non è giustificata e il diniego di contributo è legittimo. In presenza di provvedimento plurimotivato, il rigetto della doglianza che investe una sola delle ragioni giustificatrici comporta carenza di interesse all’esame delle ulteriori censure, non idonee a soddisfare l’interesse all’annullamento.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la sede INAIL di Bologna ha respinto l’istanza di ammissione al contributo previsto dall’Avviso pubblico ISI 2021, recante incentivi per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’intervento proposto riguardava l’acquisto di attrezzature e macchinari ad impatto green, per un contributo ammissibile pari al 50% del costo.
Il diniego è fondato su due ragioni: la mancata sottoscrizione del modulo E da parte di soggetto munito del potere di rappresentanza delle organizzazioni sindacali, e il superamento, da parte dei macchinari indicati, del limite di potenza fissato dal bando rispetto alle macchine da sostituire, senza che fossero integrate le prescritte particolari ragioni di deroga. La ricorrente ha contestato entrambi i profili, sostenendo la sanabilità della firma, l’irrazionalità dei limiti di potenza per l’evoluzione tecnologica e l’assenza sul mercato di prodotti conformi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica anzitutto il diniego come atto plurimotivato, perché l’INAIl ha addotto anche una ragione formale autonoma, costituita dalla carenza del potere di rappresentanza e firma dei rappresentanti sindacali in relazione al modulo E.
Sul piano sostanziale, la sentenza valorizza l’accertamento compiuto nel provvedimento impugnato circa l’effettiva esistenza in commercio di macchinari in possesso delle caratteristiche richieste dal bando, dunque finanziabili. La ricorrente non smentisce tale assunto, ma rivendica l’acquisto di prodotti di potenza superiore, ritenuti più adeguati alle proprie esigenze produttive, assumendo così di avere assolto l’onere istruttorio richiesto dall’allegato 1.1, punto 3 del bando.
La tesi non è condivisa. A fronte della documentata presenza sul mercato di prodotti rispettosi del limite di potenza, le situazioni particolari integranti la deroga non possono consistere nelle esigenze di incremento della produzione. Il bando persegue esclusivamente la finalità di potenziare la sicurezza dei lavoratori, in attuazione del d.lgs. n. 81/2008. Lo stesso allegato 1.1, punto 3, indica del resto quale ragione derogatoria proprio l’assenza sul mercato di modelli rispondenti ai requisiti.
Il secondo motivo è quindi infondato. Quanto al primo, il Tribunale lo dichiara inammissibile per carenza di interesse: nel provvedimento plurimotivato, anche l’eventuale accoglimento della censura sulla firma non soddisfarebbe l’interesse all’annullamento, restando il diniego sorretto dall’autonomo motivo riconosciuto sussistente, secondo l’orientamento richiamato (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, n. 3803 del 2024; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5816 del 2024).
Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della materia.
Nota della Redazione
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