Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 5250 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame, manifestata dall’appellante con motivata dichiarazione fondata su nuovi provvedimenti dell’amministrazione, integra la fattispecie di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. e determina la declaratoria di improcedibilità dell’appello. A tanto consegue la conferma della sentenza impugnata, che resta incontestata nel merito. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese del grado, mentre ai fini del contributo unificato la soccombenza va posta a carico dell’appellante.

Il Fatto

La società ha chiesto alla Regione una modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale relativa a un complesso di impianti di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi e alla discarica di Borgo Montello, proponendo l’abbancamento di ulteriori volumetrie nell’invaso già autorizzato. L’amministrazione ha rigettato l’istanza e imposto la realizzazione del capping, chiedendo un aggiornamento progettuale coerente con il mancato accoglimento della variante.

La società ha impugnato la determinazione regionale e gli atti connessi, tra cui i verbali delle conferenze di servizi e i pareri contrari del Comune, della Provincia e dell’ARPA. Il T.a.r. per il Lazio, Sezione Prima Quater, ha respinto il ricorso con sentenza n. 11740 del 15 novembre 2021. Proposto appello, nelle more la Regione ha adottato nuovi provvedimenti; l’appellante ha quindi dichiarato di non avere più interesse al gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione preliminare di rito, anteriore all’esame dei quattro motivi di gravame. La società, con nota del 27 maggio 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione dell’appello, in ragione di sopravvenuti provvedimenti regionali.

Il Consiglio di Stato richiama i principi elaborati dalla propria giurisprudenza (Sez. V n. 3563 del 2014; Sez. V n. 1258 del 2012) e le norme di riferimento, segnatamente gli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a.. Su questa base qualifica la dichiarazione motivata dell’appellante come evenienza che fa venir meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.

La conseguenza è duplice. Sul piano processuale, il gravame è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Sul piano sostanziale, resta ferma la conferma della sentenza impugnata, non essendo il merito dell’appello scrutinato dalla Corte.

Quanto alle spese, la definizione in rito del giudizio suggerisce la compensazione delle spese di grado, come richiesto dall’appellante senza opposizione delle controparti. Il Collegio precisa inoltre che, ai fini della liquidazione del contributo unificato, deve considerarsi soccombente nel grado la parte appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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