Indennità di trasferimento al personale forestale transitato nei Vigili del Fuoco (Cons. Stato n. 5245 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il richiamo operato dall’art. 18, comma 13, d.lgs. n. 177/2016 all’art. 1, comma 1-bis, legge n. 86/2001 non comporta l’esclusione generalizzata dell’indennità di trasferimento per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato in altra amministrazione. La norma derogatoria esclude il beneficio solo quando il trasferimento consegua alla soppressione o dislocazione dei reparti o delle relative articolazioni, non già per il mero assorbimento del Corpo. Essendo disposizione di deroga al principio generale di corresponsione dell’emolumento in caso di trasferimento d’autorità, non ne è ammessa l’estensione analogica a fattispecie non contemplate. L’indennità è quindi dovuta quando la sede operativa di provenienza sia stata trasferita ad altra amministrazione e il dipendente sia stato assegnato d’autorità a una sede situata in comune diverso.
Il Fatto
I ricorrenti, già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e transitati dal 1° gennaio 2017 nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in forza del d.lgs. n. 177/2016, erano stati assegnati a nuove sedi in provincia di Bari e di Foggia con decreto del Capo del Corpo del 31.10.2016.
Ritenendo di aver diritto all’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, legge n. 86/2001, agivano davanti al TAR Puglia, che rigettava la domanda sul presupposto che l’assorbimento del Corpo equivalesse alla soppressione dello stesso e che quindi operasse l’esclusione del comma 1-bis. Propongono appello deducendo l’erronea interpretazione delle disposizioni richiamate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’ambito applicativo del rinvio contenuto nell’art. 18, comma 13, d.lgs. n. 177/2016, che rende applicabile al personale forestale in transito l’art. 1, comma 1-bis, legge n. 86/2001. La tesi del primo giudice presuppone che l’assorbimento del Corpo nelle altre amministrazioni equivalga alla soppressione del reparto.
L’argomento testuale è decisivo: la disposizione derogatoria non considera la sola soppressione dei reparti, ma contempla un’ipotesi delimitata, riferita al trasferimento ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito di soppressione o dislocazione dei reparti o delle relative articolazioni. Il legislatore, se avesse voluto escludere in ogni caso il beneficio per i trasferimenti originati dall’assorbimento, avrebbe potuto affermarne senz’altro la non debenza.
Il percorso argomentativo si completa sul piano sistematico: trattandosi di norma derogatoria rispetto al principio generale della corresponsione dell’emolumento in presenza di trasferimento d’autorità, non può predicarsi una sua estensione analogica a casi non disciplinati. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa di primo grado indicata dall’appellante, secondo cui il rinvio mira a escludere l’indennità solo ove la sede operativa, invece di passare nella disponibilità dell’Arma dei Carabinieri, sia stata fisicamente soppressa perché ritenuta non più necessaria nella riorganizzazione del territorio.
Su queste basi l’appello è accolto. Non essendo contestato che gli appellanti siano stati trasferiti d’autorità ad altre sedi site in comune diverso da quello di provenienza, la Corte accerta il diritto alla corresponsione dell’indennità di trasferimento ai sensi dell’art. 1, legge n. 86/2001, in riforma della sentenza impugnata, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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