Sopravvenuta dichiarazione di interesse culturale e improcedibilità del ricorso avverso il diniego (TAR Lombardia n. 1424 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione del decreto di dichiarazione di interesse culturale del bene, in assenza di rituale impugnazione, determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto avverso il diniego di rilascio dell’attestato di libera circolazione. Una volta riconosciuto l’interesse culturale, l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica è impedita ai sensi dell’art. 65, comma 1, D. Lgs. n. 42 del 2004, sicché l’eventuale annullamento del diniego resta privo di utilità. Tra il diniego dell’attestato e la dichiarazione di interesse culturale non sussiste un rapporto di presupposizione, collocandosi il rifiuto all’inizio del procedimento che culmina nella dichiarazione. La domanda risarcitoria non formulata nel ricorso non può essere introdotta per la prima volta con memoria tardiva.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un dipinto di Giovanni Boldini, ha incaricato una società di avviare le pratiche per ottenere l’attestato di libera circolazione dell’opera, al fine di trasferirla in Francia presso la propria residenza familiare. In data 13 marzo 2019 è stata presentata la documentazione presso l’Ufficio Esportazione della Soprintendenza competente. Il preavviso di diniego è stato notificato il 18 aprile 2019, sul presupposto che il dipinto, per raffinatezza esecutiva, tecnicismo del pastello e intensità dell’indagine psicologica, meritasse il regime di tutela.
Dopo le osservazioni della ricorrente, il diniego definitivo è stato adottato il 1° luglio 2019. La ricorrente ha impugnato il diniego e gli atti connessi. In prossimità dell’udienza la difesa erariale ha eccepito l’improcedibilità per l’avvenuta adozione, non impugnata, del decreto con cui il dipinto è stato dichiarato di interesse culturale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di interesse culturale intervenuta il 7 novembre 2019, non impugnata, impedisce l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili, ai sensi dell’art. 65, comma 1, D. Lgs. n. 42 del 2004. Poiché la ricorrente aveva chiesto l’attestato per trasferire l’opera in Francia, anche un eventuale accoglimento del ricorso sarebbe privo di utilità.
Il Tribunale respinge la richiesta di rinvio finalizzata alla proposizione di motivi aggiunti. La difesa attorea aveva sostenuto di aver conosciuto il decreto solo dal deposito documentale del 29 marzo 2024. La Corte rileva invece che una comunicazione della stessa ricorrente alla Soprintendenza del 23 giugno 2021, relativa all’autorizzazione a prestare il dipinto per una mostra, dimostra la conoscenza anteriore del provvedimento.
Nel merito dell’eccezione, il Collegio esclude la dedotta sovrapponibilità o stretta presupposizione tra i due atti. Il rifiuto dell’attestato rappresenta solo uno dei casi in cui deve essere avviato il procedimento di dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell’art. 68, comma 6, D. Lgs. n. 42 del 2004. L’attestato, quinquennale, è adottato dall’Ufficio di esportazione; la dichiarazione, di durata indeterminata, dal Ministero. La Corte richiama T.A.R. Veneto, II, 21 giugno 2023, n. 875, secondo cui tra diniego e dichiarazione non sussiste un rapporto di presupposizione.
Quanto al profilo risarcitorio, il ricorso non contiene alcuna domanda di risarcimento. La ricorrente non ha manifestato l’interesse nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm., avendovi provveduto solo con istanza depositata il 2 maggio 2024. In coerenza con Cons. Stato, Ad. plen., 13 luglio 2022, n. 8, la dichiarazione deve rendersi nelle forme e nei termini previsti a garanzia del contraddittorio. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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