Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Calabria n. 402 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente con atto controfirmato per adesione dalle controparti nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria prescinde dall’esame del merito dei motivi e non richiede una pronuncia di annullamento o di rigetto. La definizione stragiudiziale della controversia, formalizzata in atto transattivo, integra il venir meno dell’interesse alla coltivazione del gravame e giustifica la compensazione delle spese processuali.
Il Fatto
La ricorrente, società esercente il servizio di traghettamento privato nello Stretto di Messina, ha impugnato la nota con cui ANAS S.p.A. ha respinto l’istanza di autorizzazione per l’installazione di un gazebo mobile in un’area prossima agli imbarchi, destinata allo smistamento dei flussi veicolari. Il diniego si fondava sul rischio di rallentamenti e accumuli di traffico e sull’incentivo a condotte di infrazione al flusso veicolare. La società ha censurato il provvedimento sotto il profilo della violazione degli artt. 1, 3 e 21-octies della legge n. 241/1990, dell’eccesso di potere, della disparità di trattamento rispetto ad altro operatore e della violazione delle norme del codice della strada.
Nel corso del giudizio, dopo il deposito della convenzione di concessione tra ANAS e un terzo operatore, le parti hanno avviato interlocuzioni per una definizione stragiudiziale. La controversia è stata rinviata all’udienza pubblica e, da ultimo, la ricorrente ha depositato memoria, controfirmata per adesione dalle controparti, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la comunicazione depositata dalla difesa della ricorrente, controfirmata per adesione dalle controparti, ha univoco valore di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Tale atto, espressione di una definizione stragiudiziale ormai formalizzata, rende superflua ogni pronuncia sul merito dei motivi proposti.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che disciplina la declaratoria di improcedibilità in caso di sopravvenuto difetto di interesse. La decisione non coinvolge la fondatezza delle censure, restando assorbita dalla caducazione dell’interesse alla coltivazione del gravame.
Quanto alle spese processuali, il Tribunale ha disposto la compensazione, valorizzando l’esito della controversia e l’accordo intervenuto tra le parti. La definizione concordata, pertanto, è stata recepita sul piano processuale con la declaratoria di improcedibilità, senza che si rendesse necessaria alcuna statuizione sul merito.
La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, con la consueta formula di rito. Nessuna pronuncia è stata resa in ordine agli altri profili dedotti, in quanto assorbiti dalla declaratoria di improcedibilità.
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Nota della Redazione
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