Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Calabria n. 1507 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio costituisce la ragione più liquida per la definizione del processo e determina la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il venir meno dell’interesse alla decisione, per fatto sopravvenuto e imputabile alla parte, preclude l’esame nel merito della domanda e impone la declaratoria di improcedibilità. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle parti costituite.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Calabria il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale rilasciato in favore della società controinteressata per un progetto di deposito e trattamento di rifiuti in area SIN, insieme al parere della STV, all’AIA e ai verbali della conferenza di servizi. Con motivi aggiunti aveva esteso l’impugnazione al decreto direttoriale ministeriale di approvazione del progetto operativo di bonifica.
Nel corso del giudizio la ricorrente, con nota del 12.09.2024, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia. Il Collegio ha quindi definito il ricorso su questa sola circostanza, senza esaminare i motivi nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua nella dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse la ragione più liquida per la definizione del giudizio. La parte ricorrente ha manifestato espressamente, con atto del 12.09.2024, la volontà di non coltivare più la domanda di annullamento.
Da tale circostanza il Collegio fa discendere la declaratoria di improcedibilità del ricorso, espressamente qualificata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma disciplina i casi di improcedibilità del ricorso, tra cui la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il percorso argomentativo è essenziale: accertata la rinuncia processuale della parte, il giudice non procede all’esame dei motivi di impugnazione, né del ricorso introduttivo né dei motivi aggiunti, e chiude il processo con pronuncia di rito.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale applica il criterio della soccombenza e condanna la ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 in favore di ciascuna delle parti costituite, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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