Revoca permesso lungo periodo per assenza dall’Unione e documenti esteri non legalizzati (TAR Lombardia n. 2382 del 06.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, prevista dall’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998 per l’assenza dal territorio dell’Unione superiore a dodici mesi consecutivi, non è atto dovuto, ma espressione di un potere discrezionale dell’Amministrazione, che può astenersi dal provvedere qualora accerti che l’assenza sia stata determinata da gravi e comprovati motivi. In tale valutazione rileva anche l’effettiva durata dell’assenza, poiché un allontanamento straordinariamente prolungato spezza il nesso di integrazione che lega lo straniero alla comunità che lo ha accolto. I motivi addotti devono tuttavia risultare da documentazione munita di valore probatorio: gli atti formati da autorità estere non legalizzati e non tradotti ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 445/2000 non sono idonei a dimostrare l’impedimento.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare, dal 23.05.2005, di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo. Nel luglio 2021 presentava istanza di aggiornamento del titolo. La Questura di Milano, con il provvedimento impugnato, disponeva la revoca del permesso e rigettava l’istanza, rilevando che lo straniero si era assentato dal territorio nazionale dal 06.09.2010 all’11.09.2020, con un periodo continuativo di dieci anni fuori dall’Unione europea.
La difesa del ricorrente opponeva che la lontananza era stata causata da un intervento alla gamba e da persistenti problemi di salute, con conseguente impossibilità di viaggiare; rappresentava inoltre di essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal novembre 2021. Il ricorso censurava la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione centrale rappresentata dalla natura della revoca prevista dall’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998. La norma, usando il sintagma “è revocato”, sembrerebbe imporre il provvedimento al ricorrere della condizione dell’assenza superiore ai dodici mesi consecutivi.
Il Collegio aderisce all’orientamento, richiamato anche dalla stessa sezione (TAR Lombardia, sez. III, 3 gennaio 2022, n. 5; id., 3 maggio 2021, n. 1109; id., sez. I, 30 marzo 2021, n. 841), secondo cui l’Amministrazione conserva un potere discrezionale di valutazione e può astenersi dal disporre la revoca quando l’assenza risulti giustificata da gravi e comprovati motivi. La valutazione deve però tenere conto della durata effettiva dell’assenza: se questa è particolarmente prolungata, si spezza il nesso tra lo straniero e la comunità nazionale che lo ha integrato mediante il titolo di maggiore tutela.
Un’assenza superiore ai dodici mesi può dunque essere scriminata da gravi ragioni, ma non quando la sua durata sia tale da vanificare il precedente inserimento sociale. Nel caso concreto l’assenza è pacifica e si estende per dieci anni: un periodo che il Tribunale qualifica come straordinariamente lungo.
Il profilo assorbente riguarda la prova dei motivi di salute. Il ricorrente ha prodotto documentazione medica estera risalente al 2011, 2012 e 2020 priva di legalizzazione, mentre quella rilasciata da strutture sanitarie italiane risale al 2021 e al 2024. Il Collegio richiama l’art. 33 del d.P.R. n. 445/2000, che impone la legalizzazione delle firme sugli atti formati da autorità estere e l’allegazione di una traduzione certificata conforme. In mancanza di tali adempimenti la documentazione è priva di valore probatorio e non può essere valutata nel merito.
Il Tribunale conclude pertanto che l’Amministrazione, applicando l’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, non potesse che disporre la revoca e rigettare l’istanza di aggiornamento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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