Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel rito amministrativo (TAR Lazio n. 14854 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, potendo rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione. Ove sopravvenga tale dichiarazione, il giudice amministrativo non ha il potere né di procedere d’ufficio, né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di considerazioni personali e insindacabili. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio l’atto dirigenziale con cui la Regione Puglia ha attribuito gli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente agli allegati e a una serie di deliberazioni aziendali presupposte. Il ricorso investiva anche i decreti ministeriali di certificazione e di adozione delle linee guida, oltre alla circolare ministeriale e all’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019.

Costituitisi in resistenza i Ministeri e le Presidenze intimate, con memoria depositata in data 7 luglio 2026 la società ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio nel merito, avendo versato alle Regioni e Province autonome richiedenti la quota ridotta pari al 25% dell’importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la dichiarazione resa dalla ricorrente con la memoria del 7 luglio 2026 integra una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La questione giuridica attiene pertanto al potere del giudice amministrativo di fronte alla rinuncia sostanziale alla pretesa da parte del ricorrente.

Il Tribunale richiama il principio, qualificato come ius receptum, secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione. A fondamento richiama Consiglio di Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4859 e Consiglio di Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832.

Da tale premessa il Collegio trae la conseguenza che il giudice non può procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, rimessa a considerazioni personali e insindacabili della parte. L’accertamento dell’interesse non è dunque oggetto di sindacato giurisdizionale una volta che la parte ne abbia affermato il venir meno.

La declaratoria segue l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., richiamato espressamente dal Tribunale, che dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. All’esito in rito del giudizio il Collegio ravvisa i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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