Rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 2287 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, manifestata dalla parte ricorrente in relazione a tutti i motivi dedotti, determina l’improcedibilità del ricorso e dell’atto recante motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio è tenuto a prendere atto della voluntas della parte e a dichiarare l’improcedibilità senza scrutinio di merito. La declaratoria resta subordinata alla non contestazione della resistente in ordine alla compensazione delle spese. Il venir meno dell’interesse sui motivi principali travolge anche i motivi dipendenti e quelli proposti in via di illegittimità derivata.
Il Fatto
La ricorrente, una fondazione operante nel settore sanitario, impugnava davanti al TAR Lombardia la D.G.R. n. XI/2672 del 2019 e la successiva D.G.R. n. XI/4049 del 2020, recanti le regole regionali di sistema per l’esercizio 2020 in materia di negoziazione sanitaria e sociosanitaria. Con motivi aggiunti estendeva l’impugnazione alla deliberazione dell’ATS di approvazione del contratto 2020 e al contratto medesimo.
I motivi investivano la lista unica di prenotazione, l’assegnazione di un budget provvisorio ritenuto inadeguato, l’idoneità delle tariffe a remunerare i futuri rinnovi contrattuali, la storicizzazione nel budget 2020 di un abbattimento subito nel 2019 e la capienza del fondo destinato alle prestazioni COVID. In vista dell’udienza di trattazione la difesa della ricorrente depositava atto con cui rappresentava il venir meno dell’interesse su tutti i motivi e instava per la declaratoria di improcedibilità, con spese compensate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dall’atto depositato dalla ricorrente. La parte ha rappresentato analiticamente, motivo per motivo, le ragioni della sopravvenuta carenza di interesse: l’inapplicazione delle disposizioni sulla lista unica a causa della pandemia, la cessazione della materia del contendere sul tema delle tariffe, il conseguimento di ristori sufficienti a coprire i costi e i successivi riconoscimenti regionali sul fondo COVID.
La ricorrente ha inoltre evidenziato che il venir meno dell’interesse sui motivi principali travolge i restanti motivi dipendenti e quelli dedotti in via di illegittimità derivata, tanto nel ricorso introduttivo quanto nei motivi aggiunti. Il Collegio prende atto di tale voluntas e ne trae la conseguenza processuale.
Il percorso argomentativo è lineare: accertata la sopravvenuta carenza di interesse, non residua alcuno spazio per lo scrutinio di merito. La declaratoria di improcedibilità del ricorso e dell’atto recante motivi aggiunti viene pertanto pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che disciplina le ipotesi di improcedibilità del ricorso.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione, siccome richiesto dalla ricorrente e non contestato dalla resistente. La statuizione riflette l’assenza di soccombenza sostanziale e l’esito meramente processuale della controversia, coerente con la definizione in rito del giudizio.
Nota della Redazione
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