Rimborso endoprotesi, la delibera retroattiva richiede il contraddittorio procedimentale (TAR Lombardia n. 2288 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La delibera regionale che ridetermina in diminuzione, con efficacia retroattiva, i rimborsi riconosciuti alle strutture sanitarie accreditate per le endoprotesi impiantate negli esercizi pregressi Integra una modifica del criterio di remunerazione che esige la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990. Il deficit di partecipazione non costituisce vizio meramente formale ove il privato alleghi elementi idonei a fare dubitare che il proprio contributo avrebbe potuto orientare diversamente la determinazione finale: in tal caso il vizio assume valenza sostanziale e determina l’annullamento dell’atto. La Regione non può sovvertire ex tunc il quadro regolatorio dei rapporti concessori senza attivare le garanzie procedimentali dovute agli erogatori.
Il Fatto
La società ricorrente, ente accreditato e a contratto con il servizio sanitario regionale, impugnava davanti al TAR la D.G.R. n. XI/3245 del 16 giugno 2020, con cui la Regione aveva ridisciplinato il rimborso degli interventi implicanti l’impianto di endoprotesi. Il regime previgente riconosceva, in aggiunta al D.R.G., una percentuale del costo medio dell’endoprotesi, calcolato sulla base dei flussi di rendicontazione SDO4.
La nuova delibera, per i ricoveri degli anni 2010-2019, imponeva di non considerare gli sconti ottenuti dalle strutture nell’acquisto dei dispositivi e di recuperare l’intero valore degli sconti, senza rideterminare il costo medio. La ricorrente lamentava, tra l’altro, la violazione delle garanzie partecipative, l’illegittima retroattività del nuovo criterio, il difetto di motivazione e la lesione dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso riservando positivo scrutinio al primo mezzo e assorbendo le ulteriori censure, con motivazione resa nella forma semplificata dell’art. 74 c.p.a. Il nodo giuridico è la qualificazione dell’intervento regionale: la delibera non si limita a interpretare il sistema, ma ne muta il criterio di rimborso per gli anni pregressi, escludendo dal calcolo gli sconti di acquisto e imponendo il recupero integrale degli importi.
Da qui la conseguenza: una variazione siffatta, incidente su un sistema applicato per anni, necessitava di una fase di contraddittorio in sede procedimentale. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 integra il vizio dedotto, tanto più che la delibera determina un evidente e grave pregiudizio per le strutture accreditate, traducendosi in una rideterminazione in diminuzione dei rimborsi già riconosciuti.
Il Tribunale sottolinea che il vizio non ha connotazione meramente procedimentale o “squisitamente estetica”. Esso si colora di valenza sostanziale, perché la ricorrente ha offerto, nelle ulteriori doglianze, elementi idonei a fare quantomeno dubitare che il previo contributo partecipativo avrebbe potuto condurre a un esito diverso, ove l’Amministrazione non avesse conculcato le facoltà procedimentali dell’ente.
Il ricorso è quindi accolto e la delibera impugnata annullata. Le spese sono compensate in ragione della natura della controversia e della novità della questione affrontata.
Nota della Redazione
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