Revoca del subingresso demaniale marittimo per mancata iscrizione della cessione (TAR Calabria n. 429 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il subingresso nella concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 46 cod. nav., può essere autorizzato con l’apposizione di una condizione risolutiva consistente nel perfezionamento, nel termine assegnato, di un atto traslativo del ramo d’azienda redatto nelle forme dell’art. 2556 cod. civ. e depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese. La clausola risponde alla natura fiduciaria del rapporto concessorio e all’esigenza di certezza nei rapporti con l’amministrazione concedente. Il mancato avveramento della condizione rende la successiva revoca un atto dovuto e vincolato, meramente ricognitivo della inefficacia sopravvenuta. La società subentrante, compartecipe delle vicende che hanno impedito il perfezionamento, è priva di affidamento giuridicamente tutelabile e non ha diritto ad indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies, comma 1-bis, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Una società aveva chiesto al Comune di subentrare, ex art. 46 cod. nav., in una concessione demaniale marittima ad uso stabilimento balneare, allegando un preliminare di cessione del ramo d’azienda con firme autenticate e la successiva documentazione contabile. L’amministrazione aveva autorizzato il subingresso con determina dirigenziale, subordinandone però l’efficacia alla registrazione dell’atto di cessione nel registro delle imprese, ex art. 2556 cod. civ., entro trenta giorni.
Decorso inutilmente il termine, la società cedente aveva disconosciuto il preliminare e la documentazione, sollecitando l’autotutela e presentando un esposto all’autorità giudiziaria penale. Il Comune ha quindi revocato l’autorizzazione e la licenza suppletiva. La ricorrente ha impugnato la revoca davanti al TAR, lamentando l’assenza di un mutamento dei presupposti e la natura non costitutiva dell’iscrizione camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che l’art. 46 cod. nav. impone al concessionario di chiedere l’autorizzazione prima che il trasferimento si realizzi. La formula “intende sostituire” attribuisce all’amministrazione il potere-dovere di valutare l’affidabilità del subentrante ancor prima che questi acquisisca la disponibilità dell’azienda. La norma tutela l’interesse pubblico al godimento dell’area demaniale e il rapporto fiduciario tra concedente e concessionario.
Su questa base il TAR qualifica la condizione apposta nel provvedimento autorizzativo come risolutiva dell’efficacia dell’autorizzazione. Essa è coerente con la ratio della norma e, non essendo stata impugnata dalla ricorrente, è divenuta incontestabile. Il preliminare di cessione, per sua natura a efficacia obbligatoria, non è idoneo a trasferire il compendio aziendale; la scrittura privata successiva, non autenticata e non iscritta, non è opponibile all’ente locale.
Accertato il mancato perfezionamento nel termine, la revoca assume la natura di atto dovuto e vincolato, ricognitivo dell’inefficacia sopravvenuta. Il Collegio valorizza inoltre la grave situazione conflittuale insorta tra cedente e aspirante subentrante sulla validità stessa dell’operazione, circostanza sopravvenuta che, in ragione della natura fiduciaria del rapporto, ha legittimato l’autotutela a tutela della corretta gestione del demanio.
Quanto all’indennizzo, il TAR applica l’art. 21 quinquies, comma 1-bis, legge n. 241/1990: la ricorrente, compartecipe delle circostanze che hanno impedito la stipula dell’atto opponibile, era pienamente consapevole della situazione e difetta di un affidamento giuridicamente rilevante. La richiesta di sospensione ex art. 79 c.p.a. è respinta per l’autosufficienza delle ragioni poste a fondamento della revoca.
Nota della Redazione
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