Prescrizione della sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Lombardia n. 3890 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’illecito sanzionato dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 costituisce un illecito istantaneo ad effetti permanenti, che si consuma con l’inutile decorso del termine di novanta giorni assegnato dall’ordinanza di demolizione, non con il successivo accertamento dell’inottemperanza. La sanzione pecuniaria ivi prevista ha natura afflittiva ed è soggetta alla disciplina della legge n. 689/1981, inclusa la prescrizione quinquennale di cui all’art. 28, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa, ossia dalla scadenza del termine assegnato per ottemperare. L’istanza di proroga del termine per demolire non integra acquiescenza al provvedimento, né determina sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente proprietaria di un compendio nel Parco Agricolo Sud, destinato ad attività di riparazione e noleggio di carrelli elevatori, aveva realizzato abusivamente un capannone a partire dal 2003. Nel 2019 il Comune aveva notificato un’ordinanza di demolizione, rimasta inottemperata. In pendenza del ricorso straordinario avverso tale atto, l’Amministrazione accertava ulteriori opere abusive, realizzate successivamente al 2020, e adottava una nuova ordinanza demolitoria: ingiungeva la demolizione delle opere nuove e di quelle pregresse, irrogava la sanzione pecuniaria di € 20.000 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordinanza del 2019 e preannunciava l’acquisizione gratuita di un’ulteriore area di mq 675.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge l’eccezione di carenza di interesse, ritenendo che l’istanza di proroga del termine per demolire sia un comportamento prudenziale, non configurando acquiescenza né rinuncia alla tutela giurisdizionale. Accoglie invece solo in parte l’eccezione di inammissibilità per violazione del principio di alternatività: sono inammissibili le censure riproduttive di questioni già devolute al ricorso straordinario, mentre restano scrutinabili quelle concernenti i vizi propri dell’atto del 2024, fondato su un sopralluogo del 2024 e su opere nuove.
Nel merito, il Collegio qualifica le opere ulteriori come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, in base alla valutazione unitaria di interventi di completamento e consolidamento di un manufatto abusivo. Esclude il difetto di istruttoria e di motivazione, trattandosi di atto vincolato ancorato all’accertamento dell’abuso e motivato per relationem. Ritiene infondate le censure sull’indeterminatezza dell’area acquisita, sulle interferenze con i lavori pubblici e sulla dedotta incoerenza per l’incasso dell’IMU.
La censura sulla sanzione è invece fondata. La sanzione del 2024 è espressamente collegata all’inottemperanza all’ordinanza del 2019, i cui 90 giorni sono scaduti il 28 agosto 2019. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16 e la giurisprudenza successiva, il TAR qualifica l’illecito come istantaneo ad effetti permanenti, che si perfeziona alla scadenza del termine, sicché la prescrizione quinquennale di cui all’art. 28, legge n. 689/1981 è maturata il 28 agosto 2024, prima dell’adozione dell’ordinanza del 19 dicembre 2024. Il potere sanzionatorio era quindi prescritto, con conseguente annullamento della sanzione e della richiesta di pagamento. Manifestamente infondata è invece la contestazione del mero avviso di futura sanzione in caso di inottemperanza alla nuova ordinanza.
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Nota della Redazione
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