Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Molise n. 174 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione della causa integra difetto di interesse e impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria consegue alla sola presa d’atto della dichiarazione, senza necessità di esame del merito dei motivi. Le spese di lite possono essere compensate quando l’esito del giudizio e l’assenza di motivata opposizione all’esplicita richiesta della parte lo giustifichino.
Il Fatto
La ricorrente è una struttura sanitaria privata autorizzata e accreditata per prestazioni di diagnostica per immagini, erogate anche in favore di utenti di altre Regioni. Avverso la determinazione di budget per l’anno 2019 la struttura aveva già proposto un primo ricorso, definito con sentenza del TAR Molise n. 92/2021, confermata in appello.
Con il nuovo ricorso la struttura ha impugnato il successivo decreto commissariale n. 18 del 2022, che secondo la prospettazione attorea avrebbe disatteso i contenuti della sentenza favorevole, riproponendo le limitazioni quantitative già annullate. In vista dell’udienza la ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse ad agire, formulata dalla parte ricorrente con memoria depositata in data 28.04.2025. La questione si risolve sul piano processuale, senza alcuna valutazione del merito dei tre motivi articolati in ricorso.
Il giudice applica l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e pronuncia la declaratoria d’improcedibilità del ricorso. La rinuncia all’interesse, espressamente manifestata, priva il gravame della condizione dell’azione, rendendo superfluo l’esame delle censure.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione tra le parti, in ragione dell’esito del giudizio e dell’assenza di motivata opposizione alla richiesta formulata dalla ricorrente nella propria memoria. La statuizione sul carico delle spese resta così ancorata alla condotta processuale delle parti.
Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.
Nota della Redazione
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