Correzione errori materiali nella preselettiva e natura vincolata dell’attività (TAR Lazio n. 240 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La correzione delle prove preselettive effettuata mediante elaborazione elettronica dei dati è attività di natura vincolata, ancorata a parametri oggettivi, nella quale non residua alcun margine di discrezionalità in capo alla commissione esaminatrice e alla società affidataria del servizio. Ne consegue che la mancata comunicazione di avvio del procedimento di riesame non determina l’annullabilità degli atti, poiché ricorre l’ipotesi dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990: per la natura vincolata del provvedimento è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il riesame che corregge errori materiali nella allocazione delle risposte è espressione del pubblico interesse al regolare svolgimento della procedura, a tutela della par condicio dei concorrenti e dei principi di legalità e imparzialità dell’azione amministrativa, prevalente sull’interesse del singolo alla conservazione dell’esito favorevole.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla prova preselettiva del concorso bandito dal Comune di Terracina per l’assunzione di sette istruttori amministrativi, superandola e collocandosi in posizione utile per l’ammissione alla prova scritta. A seguito dell’istanza di accesso di altro candidato, che segnalava un errore nella correzione, il Comune chiedeva alla società affidataria del servizio di riesaminare tutte le batterie somministrate. All’esito del riesame emergevano ulteriori errori di allocazione delle risposte corrette nel software, e il ricorrente veniva ricollocato in posizione non utile, con conseguente esclusione.
Il candidato impugnava gli atti di riesame, la nuova graduatoria e la comunicazione di esclusione, deducendo violazione delle garanzie procedimentali e delle regole del bando. Proponeva poi due ricorsi per motivi aggiunti avverso il differimento della prova scritta e la determinazione di approvazione della graduatoria definitiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto le modalità della prova: trenta domande a risposta multipla, correzione affidata a elaborazione elettronica dei dati e non a un lettore ottico, come erroneamente rappresentato dalla difesa del ricorrente. Il riesame ha riguardato tutte le batterie effettivamente estratte e somministrate nelle sessioni, non un campione, individuando le domande con risposte errate analiticamente riportate nella relazione della società.
Da tale inquadramento discende l’infondatezza dei motivi. La correzione degli elaborati e degli errori rinvenuti nelle batterie è attività vincolata, legata a parametri strettamente oggettivi: ciò rende irrilevante la lamentata violazione dell’art. 7, l. n. 241/1990, per la palese applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Parimenti priva di fondamento è la censura di difetto di motivazione ex art. 3, l. n. 241/1990, essendo la stessa desumibile dalla relazione del 27 agosto 2021 e dalle tabelle depositate in atti. Quanto all’art. 21 nonies, l. n. 241/1990, il Collegio ritiene prevalente il pubblico interesse alla correzione degli errori materiali, a tutela della par condicio dei concorrenti e della legalità dell’azione amministrativa: ciò assorbe anche il quarto e il quinto motivo, relativi alle regole del bando e ai contenuti dei quesiti.
Il primo ricorso per motivi aggiunti è infine respinto: il differimento della prova scritta, disposto per consentire a un candidato con disabilità grave di sostenere la prova con adeguato supporto organizzativo, non ha leso la par condicio. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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