Abuso su suolo pubblico sanzione pecuniaria inapplicabile all’ordine ex art 35 (TAR Sicilia n. 1733 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione e ripristino adottato ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, per gli interventi abusivi realizzati su suoli demaniali o patrimoniali di enti pubblici, costituisce provvedimento tipizzato e vincolato, per il quale non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento né una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto alla demolizione. Il destinatario dell’ordine non è soltanto l’autore materiale dell’abuso, ma chiunque si trovi, al momento dell’irrogazione, in una relazione giuridica o anche solo materiale con il bene. L’assenza della diffida preventiva non inficia la validità del provvedimento, attesa la natura vincolata dell’attività amministrativa. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non è invece applicabile alla fattispecie dell’art. 35: la norma speciale non la contempla e la sua natura sanzionatoria ne impedisce l’estensione analogica. È pertanto illegittima l’ordinanza ex art. 35 che irroghi la sanzione pecuniaria.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di una particella catastale confinante con una strada comunale, impugnano la determina con cui il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere di contenimento realizzate lungo il tratto stradale e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001. L’amministrazione aveva accertato, sulla base di una nota della Polizia Municipale, un significativo restringimento della carreggiata riconducibile, secondo l’ente, alla presenza delle strutture di contenimento e della rampa di accesso alla proprietà dei ricorrenti.

Nel provvedimento il Comune aveva richiamato anche l’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, preannunciando l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inottemperanza. I destinatari deducono l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’addebito dell’abuso a soggetti estranei alla sua realizzazione, la mancata diffida preventiva e l’erronea applicazione dell’art. 31 a opere non soggette a permesso di costruire.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo richiamando un orientamento consolidato: i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi sono atti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza e sull’abusività delle opere. Non vi è spazio per momenti partecipativi del destinatario, né si configura un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare. Nel caso dell’art. 35 la stessa disposizione non lascia all’ente alcun margine discrezionale.

Infondato è anche il secondo motivo. L’ordine di demolizione trova applicazione non solo a carico del responsabile dell’abuso, ma anche di chi, pur non avendo commesso la violazione, si trovi in un rapporto giuridico o materiale con il bene tale da assicurare la restaurazione dell’ordine violato. Quanto alla diffida, la sua assenza non inficia il provvedimento: la stessa risponde solo allo scopo di consentire l’adempimento spontaneo e il legislatore non ha fissato alcun lasso temporale minimo tra diffida e ordine.

Il terzo motivo è invece accolto. L’art. 35 disciplina un regime sanzionatorio speciale e più rigoroso rispetto a quello dell’art. 31, ma non prevede l’irrogazione di sanzioni pecuniarie. L’onere economico della demolizione grava sull’autore dell’illecito e non sul Comune, il che spiega la mancata previsione della pena pecuniaria. La sanzione dell’art. 31, comma 4-bis, opera solo in caso di inottemperanza all’ordine e non è estendibile in via analogica alla diversa ipotesi dell’art. 35, in ragione della sua natura sanzionatoria.

Ne consegue l’annullamento parziale del provvedimento, limitatamente alla parte in cui dispone l’applicazione della sanzione pecuniaria. Il Collegio osserva inoltre che, decorso il termine assegnato, spetterà al Comune eseguire la demolizione a spese del responsabile dell’abuso, secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 2. Le spese di lite sono compensate in ragione della soccombenza parziale e della peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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