Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Molise n. 60 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in forza del principio dispositivo in senso ampio, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione nel merito. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: deve solo prendere atto della dichiarazione e adottare pronuncia conforme. In assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il titolare di un’azienda agricola e agrituristica ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco di un Comune molisano aveva disposto, per il periodo giugno-agosto 2020, la chiusura al transito veicolare di un tratto stradale provinciale che conduceva a un’area di sosta e pic-nic, per prevenire possibili assembramenti legati all’emergenza sanitaria. La direttrice interdetta era però anche l’unico accesso, secondo il ricorrente, all’attività imprenditoriale, con conseguente pregiudizio per la clientela.

Il Tribunale ha accolto in via cautelare monocratica l’istanza, consentendo l’accesso con autocertificazione. Nelle more il Comune ha modificato l’ordinanza permettendo il transito a visitatori, titolare e clienti senza limiti di giorni e orari. Scaduto il termine di efficacia del provvedimento, il ricorrente ha rinunciato alla misura cautelare e, all’udienza di merito, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha disposto l’estromissione dal giudizio del Ministero costituito, per difetto di legittimazione passiva, in assenza di censure rivolte ad atti a esso imputabili.

Nei confronti delle parti legittimate il Tribunale ha preso atto della dichiarazione del ricorrente, oggettivamente corroborata dalle sopravvenienze intercorse, e ha ritenuto integrati i presupposti per la declaratoria in rito dell’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

A sostegno il Collegio ha richiamato l’unanime orientamento secondo cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse, il giudice non può decidere nel merito né procedere d’ufficio, ma solo pronunciare in conformità alla dichiarazione resa: nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, con piena disponibilità dell’azione fino alla trattazione in decisione. Sul punto sono citate Cons. Stato, Sez. IV, n. 6271/2023 e TAR Campania – Napoli, Sez. V, n. 3994/2023.

La definizione in rito, anche alla luce dell’andamento processuale, ha giustificato l’integrale compensazione delle spese tra tutte le parti. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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