Silenzio-assenso sul condono edilizio e irrilevanza delle integrazioni tardive (TAR Sardegna n. 339 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sulla domanda di condono edilizio presentata ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 il silenzio-assenso si forma decorso il termine di ventiquattro mesi, purché siano stati assolti gli oneri di oblazione e sia stata depositata la documentazione necessaria. L’effetto sanante non deriva dal solo decorso del tempo, ma l’amministrazione che intenda opporre l’incompletezza della pratica deve tempestivamente e specificamente individuare l’adempimento mancante. La richiesta di integrazione intervenuta a distanza di anni e relativa a documentazione divenuta necessaria solo per effetto di un vincolo sopravvenuto non preclude la formazione del titolo per silentium. Il vincolo idrogeologico apposto successivamente alla formazione del titolo abilitativo non attribuisce all’amministrazione un potere di valutazione dei presupposti della sanatoria, restando ferma la vigilanza su profili di pubblica sicurezza.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto accertarsi l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio presentata il 9 dicembre 2004 dall’originario proprietario e a lui volturata, avente ad oggetto il cambio di destinazione d’uso da cantina a residenziale e l’ampliamento di un’unità immobiliare. In via subordinata ha domandato l’annullamento del provvedimento con cui il Comune, il 5 settembre 2023, gli ha negato la concessione in sanatoria, oltre agli atti presupposti.

Il diniego si fondava sull’inserimento dell’immobile, avvenuto nel 2013, in area Hi-4 ad elevata pericolosità idraulica secondo il P.A.I. regionale, circostanza ritenuta ostativa ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003. Il ricorrente ha sostenuto che il vincolo, sopravvenuto rispetto alla realizzazione delle opere e alla presentazione della pratica, non potesse precludere la sanatoria, anche in forza della disciplina regionale di cui all’art. 2 della legge n. 4/2004.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e ravvisa un profilo di rilievo assorbente nella circostanza che l’amministrazione sia rimasta inerte per oltre ventiquattro mesi sulla pratica di sanatoria. Richiama l’art. 32, comma 37, del d.l. n. 269/2003 e il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamato nelle pronunce Consiglio di Stato sez. VI, 18.09.2018, n. 5455 e sez. II, 23.12.2024, n. 10356, secondo cui il silenzio-assenso richiede il pagamento dell’oblazione e degli oneri e il deposito della documentazione necessaria all’accatastamento.

Il Comune ha opposto l’incompletezza della pratica, assumendo di aver richiesto un’integrazione documentale il 7 ottobre 2021, rimasta senza riscontro. Il Collegio rileva però che l’unica richiesta in atti concerne l’autorizzazione paesaggistica regionale, domandata dal ricorrente nel 2021 proprio in conseguenza dell’inserimento dell’immobile in ambito Hi-4 avvenuto nel 2013.

Da qui il passaggio decisivo: tale documentazione non attiene ai requisiti formali e sostanziali che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare nei ventiquattro mesi successivi alla presentazione della pratica. L’amministrazione si è limitata ad allegare una carenza documentale generica, senza individuare alcuno specifico adempimento, formale o materiale, che abbia impedito la formazione del silenzio-assenso.

Il Collegio dichiara inoltre irrilevanti le argomentazioni del Comune sulla interpretazione dell’art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269/2003 e sulla sanabilità delle opere in aree vincolate. Esse presuppongono che, dopo l’apposizione del vincolo idrogeologico, l’amministrazione fosse ancora titolare del potere di valutare i presupposti della sanatoria. Così non è, essendo il titolo già formato per silentium rispetto a opere per le quali non veniva in rilievo alcun vincolo, non ancora apposto, né altre preclusioni.

Accolta la domanda caducatoria, il Collegio precisa che resta fermo il potere dell’amministrazione di valutare, nell’esercizio della vigilanza e dei poteri sanzionatori, l’effettiva abitabilità dell’immobile in area sottoposta a vincolo, trattandosi di profili di tutela della pubblica sicurezza che prescindono dall’accertamento del titolo abilitativo. Le spese sono compensate in ragione della complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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