Silenzio-inadempimento e sopravvenuto provvedimento espresso: improcedibilità dell’appello (Cons. Stato n. 6828 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’emanazione di un provvedimento espresso da parte dell’amministrazione nel corso di un giudizio sul silenzio-inadempimento integra un evento impeditivo sopravvenuto che fa venir meno l’interesse ad agire. Ne consegue l’improcedibilità della domanda, da dichiararsi anche in grado di appello con riforma della sentenza impugnata. Se l’amministrazione, soccombente in primo grado, ha dato esecuzione alla sentenza con provvedimento definitivo e senza riserve, l’appello proposto dall’amministrazione stessa, e a fortiori quello del controinteressato, è improcedibile. Il riconoscimento del bene della vita in favore della parte ricorrente vittoriosa in primo grado comporta invece cessata materia del contendere o improcedibilità, a seconda degli effetti ex tunc o ex nunc del ritiro del provvedimento impugnato.

Il Fatto

La vicenda ha per oggetto la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza con cui la ricorrente aveva sollecitato il controllo tardivo su una d.i.a. presentata da due proprietari per lavori di ampliamento di un fabbricato. Il TAR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva respinto le eccezioni preliminari e riconosciuto l’obbligo del Comune di provvedere ai sensi dell’art. 19, comma 4, l. n. 241 del 1990, con ad esito libero.

I controinteressati hanno proposto appello, articolando quattro motivi. Nelle more il Comune, senza riserva alcuna, ha emanato una determinazione che ha esaminato e respinto nel merito l’istanza di controllo, esaurando l’attività procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama gli insegnamenti dell’Adunanza plenaria n. 3 del 2003 e la giurisprudenza successiva in ordine agli effetti dell’interrelazione tra la vicenda procedimentale e lo sviluppo del processo. Il principio è che l’attività provvedimentale definitiva, emanata dall’amministrazione senza clausole di riserva, costituisce evento impeditivo del giudizio.

La Corte distingue le posizioni soggettive. Se il provvedimento espresso sopravviene nel giudizio di appello, occorre considerare la posizione dell’originario ricorrente, a seconda che sia soccombente o vincitore, e specularmente quella del controinteressato. Il venir meno della condizione dell’azione determina l’improcedibilità del ricorso di primo grado ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con riforma della sentenza appellata.

Il riconoscimento del bene della vita sopraggiunto in favore della parte ricorrente vittoriosa comporta invece cessata materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., oppure improcedibilità, a seconda che il ritiro del provvedimento operi con effetti ex tunc o ex nunc.

Nel caso concreto l’amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza in modo definitivo, senza condizioni. Gli appellanti, originari controinteressati, non hanno introdotto alcuna autonoma domanda in primo grado e non dispongono del rapporto processuale originario. Il bene della vita non è stato conseguito con effetti ex tunc, essendo il provvedimento sopravvenuto di contenuto negativo. Il ricorso di primo grado va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese dei due gradi e conferma del carico della fase cautelare sugli appellanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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