La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse chiude il processo amministrativo (TAR Puglia n. 1322 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Può pertanto dichiarare, anche in udienza, di aver perduto ogni interesse alla pronuncia. In tale ipotesi il giudice non dispone del potere di procedere d’ufficio, né può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, e deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio opera anche quando l’atto impugnato abbia esaurito i propri effetti per il decorso del termine cui era riferito.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza per pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti, svolgeva su area demaniale l’attività di giostraio in località del litorale neretino, nel c.d. “Parco Pinocchio”, in forza di autorizzazione annuale rilasciata dal Comune, salvo che per il 2020. Il 28.04.2021 presentava istanza per l’installazione, per trenta giorni dall’1.07.2021 al 31.07.2021, di giostrine, tiro a segno, autoscontro e altre attrezzature.

Con nota prot. n. 22527 del 06.05.2021 il Dirigente del Settore IV respingeva la richiesta. Il ricorrente impugnava tale provvedimento davanti al TAR Puglia, deducendo violazione degli articoli 1 e 9 legge n. 337/1968, falsità del presupposto, sviamento e illogicità. L’Amministrazione non si costituiva. La Sezione, in sede cautelare, respingeva l’istanza di sospensione. All’udienza del 5 novembre 2024 il difensore dichiarava a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la dichiarazione espressa a verbale dal difensore ha fatto venire meno l’interesse alla pronuncia. A fronte di tale sopravvenienza, il giudice non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, non avendo la parte prospettato residui profili di interesse.

La decisione si fonda su un principio generale del processo amministrativo: fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perduto ogni interesse. Il giudice, in questa prospettiva, non ha né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Il Collegio sottolinea un ulteriore profilo di fatto: l’atto dirigenziale impugnato ha ormai esaurito i propri effetti, essendo decorso il periodo temporale (dall’1.07.2021 al 31.07.2021) cui era riferita la presupposta istanza di concessione. La circostanza conferma l’assenza di un interesse concreto e attuale alla decisione nel merito.

Quanto alle spese, nulla è disposto in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile, con ordine di esecuzione della sentenza all’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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