Autorizzazione operazioni portuali: la prospettiva di traffico è requisito valutabile (TAR Puglia n. 1232 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e l’estensione dell’autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali ai sensi dell’art. 16 della legge n. 84/1994 non costituiscono attività vincolata. L’Amministrazione esercita una discrezionalità tecnica sulla sussistenza dei requisiti e, in particolare, sull’attendibilità delle prospettive di traffico contenute nel programma operativo richiesto dall’art. 3 del D.M. n. 585/1995. Il venir meno, per circostanze sopravvenute, dell’affidamento della potenziale controparte contrattuale integra ragione ostativa all’estensione, perché elimina il presupposto operativo della domanda. La valutazione è sindacabile solo per erroneità palese, illogicità macroscopica o sviamento.

Il Fatto

La società ricorrente era titolare di autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali in forza dell’art. 16 della legge n. 84/1994. Con plurime istanze, da ultimo integralmente riproposte nel marzo 2020, chiedeva l’estensione dell’autorizzazione alla movimentazione di semirimorchi, autovetture nuove e container destinati a visita scanner. A corredo produceva un programma operativo e una lettera di affidamento di un’agenzia marittima per conto di una compagnia di navigazione.

Nel corso del procedimento l’agenzia comunicava all’Autorità di voler concentrare le operazioni su altra impresa portuale. Seguiva preavviso di diniego e, nonostante le osservazioni della società, diniego definitivo. La società impugnava lamentando violazione di legge, eccesso di potere, superamento del termine e formazione del silenzio-assenso su una parte della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 16 della legge n. 84/1994 assoggetta l’attività a autorizzazione dell’Autorità di sistema portuale; il D.M. n. 585/1995 individua i requisiti di capacità tecnica, finanziaria e professionale e impone la presentazione di un programma operativo con prospettive di traffici. Da qui la conclusione che l’autorizzazione non è atto vincolato, ma espressione di discrezionalità tecnica.

Il passaggio centrale riguarda il programma operativo. La prospettiva di traffici non è una dichiarazione formale: dipende dall’ampliamento delle concrete occasioni contrattuali, che l’impresa deve dimostrare almeno in potenza e che l’Amministrazione deve poter verificare. La tesi della ricorrente, secondo cui la sola presentazione del documento integrerebbe il requisito, è respinta: all’Autorità spetta uno spazio di valutazione sull’attendibilità delle previsioni.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa che qualifica il provvedimento come tecnico-discrezionale, con insindacabilità nel merito salvo errori evidenti e gravi, illogicità macroscopica o sviamento (tra le altre, Cons. Stato Sez. IV n. 6171 del 2013 e Cons. Stato Sez. V n. 1040 del 2010). Richiama anche l’art. 7 del D.M. n. 585/1995, che consente sospensione e revoca quando il programma non sia più realizzabile.

Su questa base il diniego è legittimo: la comunicazione sopravvenuta ha fatto venir meno il presupposto operativo della domanda. La censura sul termine è infondata per effetto delle proroghe pandemiche e dell’interruzione determinata dal preavviso di rigetto. Quanto al silenzio-assenso, istanza e Autorità avevano trattato la domanda unitariamente. Le successive comunicazioni del 2021, 2022 e 2024 non mutano il quadro, perché rileva la situazione al momento della conclusione del procedimento. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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