Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Puglia n. 278 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in applicazione del principio della domanda, operante anche nel processo amministrativo. Il sindacato giurisdizionale può essere attivato solo su iniziativa del soggetto che si ritiene leso dall’azione amministrativa, sicché il processo resta nella piena disponibilità della parte che lo ha promosso fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Il giudice adito non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve pertanto limitarsi a prendere atto della carenza sopravvenuta di interesse e a dichiarare l’improcedibilità del gravame, con conseguente preclusione della decisione nel merito.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’attività produttiva nel Comune di Lizzano, impugnava l’ordinanza con cui il Responsabile del S.U.A.P. le aveva vietato di proseguire l’esercizio dell’attività, comportante scarico di reflui industriali nella pubblica fognatura, nelle more della definizione del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. n. 59/2013.
Deduceva l’erronea presupposizione in fatto e il vizio istruttorio e di motivazione, sostenendo l’insussistenza dei presupposti del divieto e la disponibilità di strumenti alternativi di smaltimento. Il Comune non si costituiva. Dopo l’istruttoria disposta dal Collegio, nelle more del giudizio sopravveniva il parere favorevole dell’Acquedotto Pugliese per lo scarico in pubblica fognatura, e la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la tempestività del ricorso, notificato il 27 maggio 2020 e depositato il 1° giugno 2020, valutandola alla stregua della normativa eccezionale adottata per l’emergenza epidemiologica. L’art. 84, comma 1, d.l. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, aveva sospeso tutti i termini del processo amministrativo dall’8 marzo al 15 aprile 2020, mentre l’art. 36, comma 3, d.l. n. 23/2020, convertito nella legge n. 40/2020, aveva ulteriormente sospeso, dal 16 aprile al 3 maggio 2020, i soli termini per la notificazione dei ricorsi. Il gravame risulta quindi tempestivo.
Nel merito, il Tribunale rileva che la difesa della ricorrente, con istanza depositata il 19 gennaio 2024, ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con spese compensate. Da tale dichiarazione univoca deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il percorso argomentativo si fonda sul principio della domanda, applicabile anche al processo amministrativo. Il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso dall’azione della Pubblica Amministrazione. Il processo resta pertanto nella disponibilità della parte che lo ha promosso, la quale, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perso interesse al ricorso. A sostegno il Collegio richiama Consiglio di Stato n. 4913/2012 e n. 3848/2016.
Il giudice adito, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sezione II, n. 7422/2023, n. 3061/2018, TAR Lazio, Roma, n. 10053/2023 e TAR Campania, Napoli, n. 3607/2023. La dichiarazione della parte preclude quindi la decisione nel merito della controversia.
Quanto alle spese, tenuto conto della mancata costituzione del Comune di Lizzano, il Collegio le dichiara irripetibili. Dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo delle parti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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