Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 2114 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso preclude al giudice l’esame del merito e impone la pronuncia di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. La sopravvenuta carenza di interesse è rilevabile sulla base della sola manifestazione di volontà della parte, senza necessità di accertare le ragioni sostanziali che l’hanno determinata. La regola processuale opera anche quando la domanda cautelare sia stata in precedenza accolta con riserva e la parte abbia rinunciato alla stessa.

Il Fatto

Il ricorrente, studente di un liceo di Como, ha impugnato il verbale con cui il Consiglio di classe, nella seduta dell’8.06.2022, ha deliberato all’unanimità la sua non ammissione all’esame di Stato, unitamente alle votazioni assegnate nello scrutinio finale in alcune discipline. Il ricorso, notificato e depositato il 16.06.2022, deduceva violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.

Con decreto presidenziale del 17.06.2022 il TAR accoglieva l’istanza di misure cautelari provvisorie, ammettendo il ricorrente con riserva allo svolgimento delle prove dell’esame di Stato, e fissava la trattazione collegiale. Alla camera di consiglio del 14.07.2022 la parte rinunciava alla domanda cautelare. In vista dell’udienza di merito, il 19.04.2024, la difesa del ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione e chiedeva la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare di natura processuale. La richiesta del ricorrente di dare atto a verbale della presenza del proprio difensore all’udienza pubblica non può essere accolta, essendo venuto meno il presupposto normativo: l’art. 7-bis del d.l. 23/07/2021, n. 105, inserito dalla legge di conversione 16/09/2021, n. 126, ha previsto la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica dei difensori soltanto fino al 31 marzo 2022, termine ampiamente decorso.

Nel merito, il Collegio rileva che il ricorso è improcedibile. Richiamando un orientamento giurisprudenziale univoco e condiviso, il TAR afferma che, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Può soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, secondo il principio espresso da Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7553 del 2022 e da TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 355 del 2024.

Ne deriva che, in virtù della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse depositata in atti il 19.04.2024, il Collegio non può che dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La pronuncia ha quindi natura esclusivamente processuale, senza alcun accertamento sulla legittimità degli atti impugnati.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene di poterle compensare in considerazione del complessivo andamento della controversia, valorizzando la condotta processuale del ricorrente e l’esito della vicenda cautelare. Il dispositivo dichiara pertanto l’improcedibilità del ricorso e compensa le spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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