Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Sardegna n. 681 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione, intervenuta per effetto della definizione della vicenda contenziosa in sede di appello, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice, preso atto dell’istanza della parte, non può che dichiarare l’improcedibilità, non residuando alcun interesse alla pronuncia di merito. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse consente la compensazione delle spese quando sussistano giusti motivi, valutati in ragione della complessità complessiva della vicenda. Il principio opera sul piano processuale e assorbe ogni valutazione sul merito delle censure, in quanto l’interesse alla decisione costituisce condizione dell’azione.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Sardegna l’aggiudicazione definitiva di una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di igiene urbana, unitamente agli atti di gara e alla graduatoria, formulando censure inerenti al possesso del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in capo alla controinteressata aggiudicataria. La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto, il subentro nell’appalto e, in via subordinata, il risarcimento del danno.
Nel corso del giudizio, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5264 del 16 giugno 2025, la ricorrente ha depositato istanza per la declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’istanza depositata dalla ricorrente e rileva che, in ragione della sopravvenuta definizione della vicenda contenziosa in sede di appello, non residua alcun interesse alla pronuncia nel giudizio in esame. La questione giuridica si esaurisce, pertanto, sul piano processuale: verificare se l’interesse alla decisione sia ancora attuale.
Il Tribunale applica la disciplina dell’improcedibilità e dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, richiamando gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm. L’interesse alla decisione, quale condizione dell’azione, è venuto meno per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 5264 del 16 giugno 2025, che ha definito la vicenda oggetto di causa.
Il Collegio non procede all’esame del merito delle censure, non essendo più necessario alcun accertamento in ordine alla legittimità degli atti impugnati. La sopravvenuta carenza di interesse preclude ogni valutazione sulle doglianze articolate avverso l’aggiudicazione.
Quanto alle spese, il Tribunale ritiene sussistenti giusti motivi per la compensazione, valutata la complessità della vicenda nel suo complesso. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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