Revoca della patente: superato l’automatismo tra condanna penale e titolo di guida (TAR Lazio n. 34 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento dell’automatismo tra condanna penale e revoca prefettizia della patente di guida, affermato dalla Corte costituzionale n. 22 del 2018, impone al Prefetto di esercitare un potere discrezionale, non più vincolato. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da una puntuale istruttoria e da un bilanciamento in concreto dei plurimi interessi coinvolti, che tenga conto, oltre che della sentenza di condanna, della condotta successiva, delle circostanze del caso e della complessiva situazione personale, familiare e lavorativa dell’interessato. La revoca è legittima solo se il mantenimento del titolo possa concretamente aggravare una persistente pericolosità sociale. Il provvedimento che si fondi esclusivamente sulla sentenza di condanna, senza valutazione delle difese endoprocedimentali, è affetto da deficit istruttorio e motivazionale ed è annullabile, con effetto conformativo per il nuovo esercizio del potere.

Il Fatto

La Prefettura di Latina, previa comunicazione di avvio del procedimento e acquisizione delle osservazioni dell’interessato, ha disposto la revoca della patente di categoria B e di ogni altra posseduta, fondandosi sulla condanna riportata dall’automobilista per violazione dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990. L’amministrazione ha ritenuto il soggetto non più in possesso dei requisiti morali richiesti dall’art. 120 cod. strada.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 120, comma 2, cod. strada, eccesso di potere e difetto di istruttoria. Ha richiamato le osservazioni prodotte nel procedimento, in cui aveva evidenziato la risalenza dei fatti, la lieve entità del reato, l’esito negativo degli esami tossicologici e del capello, il trasferimento in altra provincia e l’avvio di un’attività artigianale. Il Tribunale, accolta l’istanza cautelare, ha fissato l’udienza di merito e trattenuto il ricorso in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte costituzionale n. 22 del 2018 ha dichiarato illegittimo l’art. 120, comma 2, cod. strada nella parte in cui prevedeva la revoca automatica in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del medesimo d.P.R., intervenuta dopo il rilascio della patente. Le successive sentenze n. 24 e n. 99 del 2020 hanno analogamente sostituito il “provvede” con il “può provvedere”. Da tali pronunce deriva il superamento dell’automatismo: la revoca è adottata nell’esercizio di un potere discrezionale del Prefetto.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa, in particolare Cons. Stato, sez. III, n. 8599 del 2023, nonché i precedenti del TAR Campania ivi richiamati. Da essi si ricava l’esigenza di un bilanciamento in concreto dei plurimi interessi, attraverso una doverosa istruttoria che consideri la condotta successiva alla condanna, le circostanze del caso e la complessiva situazione personale, familiare e lavorativa. Occorre verificare se il mantenimento del titolo possa aggravare una effettiva e persistente pericolosità sociale.

Nel caso concreto, il Collegio rileva che il provvedimento non contiene alcuna istruttoria né motivazione sulle circostanze rappresentate dall’interessato. Il ricorrente aveva illustrato con le memorie la risalenza del fatto, la lieve entità dello stesso (per l’applicazione del comma 5 dell’art. 73 del T.U. stupefacenti), l’esito negativo degli esami tossicologici del 2021 e dell’esame del capello, nonché il trasferimento dalla provincia ove era maturato il fatto a quella di Latina. L’amministrazione ha omesso il necessario giudizio di concreta e attuale pericolosità.

Il provvedimento risulta inoltre fondato su una sentenza di condanna i cui estremi sono erroneamente indicati. Il TAR accoglie quindi il ricorso e annulla l’atto, con effetto conformativo per il nuovo esercizio del potere. Il Collegio indica i criteri cui il Prefetto dovrà attenersi: gravità degli episodi, condotta successiva, eventuali nuove denunce, presenza di familiari di sostegno, esigenze lavorative legate al possesso della patente e modalità di uso precedente del titolo. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *