La rinuncia non notificata vale come sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 2277 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso non notificata all’amministrazione resistente non consente la declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., per difetto della formalità ivi prevista. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La dichiarazione con cui il ricorrente manifesti l’intenzione di rinunciare, pur non notificata, dimostra in maniera inequivoca tale carenza. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse processuale, con compensazione delle spese in presenza di giusti motivi.

Il Fatto

Le ricorrenti, gestore del servizio idrico integrato e suo socio privato, hanno impugnato la deliberazione con cui l’Assemblea Territoriale Idrica ha approvato, ex art. 158-bis d.lgs. n. 152/2006, l’aggiornamento del progetto esecutivo di un intervento di risanamento della rete, disponendo la sottoscrizione di apposita convenzione con una terza società per l’attuazione dell’opera.

Nel ricorso si deduceva che l’intervento spettava al gestore uscente in forza della convenzione di gestione e delle pronunce del C.G.A.R.S. che ne avevano accertato la validità ed efficacia; la società incaricata sarebbe stata invece cessata ex lege dal ruolo di gestore. L’Amministrazione e la controinteressata eccepivano l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti presupposti e per difetto di legittimazione. In data 11 giugno 2024 le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendone l’estinzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto l’impossibilità di dichiarare l’estinzione: manca la formalità richiesta dall’art. 84, comma 3, c.p.a., poiché la notificazione della rinuncia da parte del difensore munito di procura speciale non è intervenuta nel termine di dieci giorni prima dell’udienza.

Tale rilievo non esaurisce però la questione. Il comma 4 del medesimo articolo consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti dai quali emerga un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1506 del 5 marzo 2019, secondo cui la dichiarazione con cui il ricorrente manifesti l’intenzione di rinunciare al ricorso, pur non risultando notificata all’amministrazione resistente, dimostra in maniera inequivoca la carenza di interesse alla decisione ex art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 104/2010.

Alla luce di quanto dichiarato dalle ricorrenti, il Collegio dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse processuale. La soluzione processuale assorbe ogni altra questione, comprese le eccezioni di inammissibilità e di difetto di legittimazione formulate dalle resistenti. Le spese di lite sono compensate per la sussistenza di giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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