Patteggiamento: inammissibile il ricorso per vizi di motivazione sulla responsabilità (Cass. pen. Sez. 2 n. 17650 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Sono, pertanto, inammissibili le censure con cui il ricorrente deduce la violazione di legge o il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, contestando la sussistenza del reato, il concorso morale o materiale o la ricettazione, poiché tali questioni attengono al difetto di motivazione sull’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non più denunciabile come motivo di ricorso. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela applicava, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 1600,00 di multa al ricorrente per i delitti di detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e danneggiamento aggravato.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con tre distinti motivi la violazione di legge e il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione ai reati contestati ai capi 2, 3 e 4. In particolare, censurava l’insussistenza del concorso materiale o morale nella condotta di fuga del conducente, la mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di ricettazione e l’imprevedibilità dell’evento dannoso cagionato al veicolo di servizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ha delineato un nuovo e più ristretto perimetro del sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento. Il ricorso è, infatti, consentito solo per motivi che attengano all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il Collegio ha evidenziato che la portata innovativa della riforma è consistita nell’esclusione del difetto di motivazione sull’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. dal novero dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione. Tale vizio, pertanto, non è più deducibile, a seguito dell’introduzione del comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso fossero tutti finalizzati a contestare l’affermazione di responsabilità dell’imputato, proponendo una lettura alternativa dei dati di fatto rispetto a quelli correttamente valutati dal giudice del patteggiamento. I rilievi concernenti la sussistenza del concorso nei reati di resistenza e danneggiamento, nonché la configurabilità della ricettazione, sono stati, pertanto, considerati estranei al perimetro dei motivi tassativamente previsti dalla legge.
Alla dichiarazione di inammissibilità, pronunciata con ordinanza de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso