Condanna della parte civile alle spese per il principio di soccombenza (Cass. pen. Sez. 5 n. 16383 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato assolto, ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., costituisce coerente espressione del principio di soccombenza di cui agli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. e consegue al dato obiettivo della soccombenza, senza che rilevi alcuna valutazione in ordine alla “colpa” della parte civile nella proposizione dell’azione. La deroga a tale regola è consentita solo in presenza di giustificati motivi, da individuarsi, alla luce della refluenza delle regole del processo civile, nelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che devono essere espressamente indicate in motivazione per consentire il controllo in sede di impugnazione. La regola opera anche nei giudizi di impugnazione, allorché l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione non sia accolta.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado di assoluzione dell’imputato dai reati di violazione di domicilio e di disturbo alla quiete pubblica. Avverso la decisione proponevano ricorso per cassazione le parti civili, deducendo, con il primo e il secondo motivo, vizi di motivazione in ordine all’assoluzione per entrambi i reati, e, con il terzo, la violazione dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen. per essere state condannate alla rifusione delle spese processuali in favore dell’imputato, nonostante l’assenza di un accertamento circa la loro colpa nella proposizione dell’azione civile.
La Motivazione della Corte
La quinta sezione penale ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, in quanto diretti a ottenere una rinnovata valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e non illogica della Corte territoriale, che aveva evidenziato la contraddittorietà degli elementi istruttori e l’impossibilità di affermare la responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha premesso che l’art. 541, comma 2, cod. proc. pen. impone al giudice, con la sentenza che assolve l’imputato, di condannare la parte civile alla rifusione delle spese processuali, salvo che ricorrano giustificati motivi per la compensazione. Tale regola è il portato del principio di soccombenza, mutuato dal processo civile, il cui fondamento non risiede nella colpa di avere azionato una pretesa rivelatasi insussistente, ma nella circostanza obiettiva della soccombenza, in funzione della realizzazione della tutela giurisdizionale garantita dall’art. 24 Cost., come rimarcato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018.
La Corte ha quindi chiarito che i “giustificati motivi” di cui all’art. 541 cod. proc. pen. devono essere individuati, stante la refluenza delle regole sulle spese del processo civile, nelle “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nella formulazione risultante all’esito della menzionata pronuncia additiva della Corte costituzionale. Tali ragioni devono essere espressamente indicate nella motivazione del provvedimento, a pena di illegittimità della decisione di compensazione, dovendosi altrimenti ritenere violato il principio di soccombenza nell’ipotesi in cui le spese vengano poste, anche solo in parte, a carico dell’imputato totalmente vittorioso.
In applicazione di tali principi, il terzo motivo è stato ritenuto non fondato, non essendo richiesto alcun accertamento sulla colpa delle parti civili, e i ricorsi sono stati conseguentemente rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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