Sopravvenuta carenza di interesse per nuova autorizzazione commerciale medio-grande struttura di vendita (TAR Puglia n. 293 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso l’autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita e della convenzione accessoria che la condiziona diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando sopravvenga un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato. L’ipotesi ricorre quando l’amministrazione rilasci una nuova autorizzazione commerciale e le parti stipulino una nuova convenzione, esaurendo gli effetti parzialmente lesivi della sfera giuridica del ricorrente. In tal caso la sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame del merito, restando assorbita ogni questione di tempestività e ammissibilità del gravame. La declaratoria di improcedibilità consegue alla verifica dell’effetto satisfattivo sopravvenuto, non a una valutazione di fondatezza delle censure.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto al Comune di Laterza l’autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita di tipo “M1” per prodotti non alimentari, in zona classificata P.I.A. (periferia, industriale e agro). Con nota ex art. 10-bis legge n. 241/1990 l’amministrazione aveva rappresentato motivi ostativi: il regolamento comunale, allegato al Piano di Sviluppo Commerciale, subordinava l’assenso al raggiungimento di un punteggio minimo di 120 punti per gli indici di servizio, non conseguito dalla richiedente.
Per superare l’ostacolo la società accettava di realizzare prestazioni accessorie — tra cui una “pista pedonale” — e stipulava una convenzione che prevedeva la decadenza automatica dell’autorizzazione in caso di mancata esecuzione entro sessanta giorni dalla consegna dell’area. Il Comune rilasciava quindi l’autorizzazione M1. La società ha impugnato il regolamento, l’autorizzazione nella parte lesiva, la convenzione e gli atti presupposti, lamentando violazione dell’art. 17 L.R. Puglia n. 24/2015 e dei regolamenti regionali in materia, oltre a eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio non affronta il merito delle censure. Dopo aver dato atto che l’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 8/2024, rileva che nelle more del giudizio sono sopravvenuti fatti nuovi. Il Comune aveva dapprima comunicato, ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi. La società aveva poi dichiarato di voler presentare una nuova istanza, riproponendo le opere di interesse pubblico, e di rinunciare alla prosecuzione del giudizio.
L’8 marzo 2024 le parti stipulavano una nuova convenzione, con rilascio di una nuova autorizzazione commerciale per la medesima unità immobiliare. Su questa base il Comune ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, insistendo in tal senso con memoria del gennaio 2025.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa — Cons. Stato, sez. V, n. 9683 del 2023; Cons. Stato, sez. IV, n. 5298 del 2023; Cons. Stato, sez. IV, n. 2768 del 2023 — che individua quattro ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse. Ritiene sussistente quella in cui sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
La nuova autorizzazione e la nuova convenzione hanno, secondo il Collegio, esaurito gli effetti parzialmente lesivi che il provvedimento impugnato spiegava nella sfera giuridica della ricorrente. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono integralmente compensate, tenuto conto del contegno processuale delle parti e della novità della questione.
Nota della Redazione
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