Sospensione della SCIA per noleggio con conducente e assenza di gravi ragioni (TAR Puglia n. 294 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA non può essere sospesa dall’amministrazione per mere finalità interpretative della normativa di settore, quando i dubbi applicativi riguardino elementi già in possesso della stessa amministrazione. Il potere cautelare di cui agli artt. 7, comma 2, e 21-quater, comma 2, legge n. 241/1990 presuppone l’indicazione di gravi ragioni di interesse pubblico e un termine strettamente necessario, non superiore a quello dell’art. 21-nonies. La sospensione a tempo indeterminato e immotivata è illegittima. Parimenti illegittimo è il divieto di prosecuzione adottato in autotutela senza motivazione sulle ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse dal mero ripristino della legalità, e senza valutazione comparativa degli interessi e dell’affidamento del segnalante.
Il Fatto
La ricorrente presentava il 25 luglio 2023 una SCIA per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante un mezzo c.d. “ape”. Con determinazione dell’1 agosto 2023 il SUAP del Comune di Gallipoli ne sospendeva l’efficacia e l’esercizio dell’attività, nelle more dell’acquisizione di un’interpretazione autentica ministeriale dell’art. 10-bis, comma 6, d.l. n. 135/2018. La sospensione si fondava su una precedente deliberazione di Giunta che, contestualmente, invitava il Ministero a chiarire i dubbi applicativi.
La ricorrente impugnava tali atti, ottenendo dapprima un decreto presidenziale e poi un’ordinanza cautelare favorevole. In corso di causa il Comune adottava una determinazione del 15 aprile 2024 con cui, ex artt. 19, commi 3 e 4, e 21-nonies legge n. 241/1990, disponeva in autotutela il divieto di prosecuzione dell’attività. Avverso tale atto la ricorrente proponeva motivi aggiunti, anch’essi assistiti da tutela cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente i capisaldi delle proprie ordinanze cautelari nn. 466/2023 e 447/2024, attribuendo ad essi valore dirimente e assorbente. Muovendo dall’art. 19 legge n. 241/1990, il Tribunale ricostruisce il regime della segnalazione: l’attività può essere iniziata dalla presentazione e l’amministrazione dispone di controlli nei soli termini e modi previsti.
La sospensione è ammessa, con atto motivato, solo in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per interessi pubblici specificamente individuati — ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale. Nella specie la sospensione è stata disposta per dirimere dubbi interpretativi su elementi già nella disponibilità dell’amministrazione: la determinazione si colloca quindi al di fuori dello schema normativo.
Il Collegio richiama i principi consolidati secondo cui è illegittima la sospensione a tempo indeterminato e priva di gravi ragioni di interesse pubblico, essendo l’art. 21-quater applicabile anche alla SCIA (richiama Cons. Stato n. 905 del 2011, n. 3276 del 2013, n. 823 del 2017, n. 270 del 2023). L’esigenza è circoscrivere il potere sospensivo a casi eccezionali, a tutela della certezza dei rapporti e dell’affidamento.
Quanto ai motivi aggiunti, il Comune non ha esplicitato perché l’aggiunta di un ulteriore mezzo ai sette già operanti comprometta concretamente gli interessi tutelati, né ha svolto la valutazione comparativa degli interessi in gioco idonea a giustificare la frustrazione dell’affidamento. L’interesse pubblico non è configurabile in re ipsa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tradizionalmente riconosciute.
Il Tribunale aggiunge, per completezza, che l’art. 3, comma 11-bis, d.l. n. 138/2011 esclude dalla liberalizzazione solo il noleggio svolto con veicoli di categoria M1; i mezzi “ape” rientrano nella categoria L5e ex art. 47, comma 2, lett. a), cod. strada. Infine, il comportamento del Comune, che ha fatto salve le SCIA già consolidate, contraddice la tesi dell’assoggettamento ad autorizzazione. Ricorso e motivi aggiunti sono accolti, con annullamento di tutti gli atti impugnati e liquidazione del compenso a carico dell’Erario, con rivalsa verso il Comune soccombente.
Nota della Redazione
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