Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 361 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria consacrata in un titolo giurisdizionale passato in giudicato. Grava sull’amministrazione, e non sul creditore, l’onere di provare di aver dato esecuzione al provvedimento. In difetto di tale prova, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di ottemperanza, detratto quanto già eventualmente corrisposto, assegna un termine per l’adempimento e, per il caso di inerzia, nomina un commissario ad acta con facoltà di delega, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente le spese del giudizio e il compenso del commissario.

Il Fatto

La società ricorrente era creditrice del Comune nei confronti del quale erano stati emessi due decreti ingiuntivi, uno dal Tribunale di Castrovillari e uno dal Tribunale di Crotone, per complessivi importi comprensivi di interessi e competenze. Le opposizioni proposte dall’ente erano state rigettate con due sentenze, che avevano anche condannato il Comune alla refusione delle spese di lite.

Passate in giudicato le decisioni e notificati i titoli esecutivi, la società ha adito il TAR con ricorso per l’esecuzione dei giudicati, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme indicate. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricondotto la controversia all’azione di ottemperanza disciplinata dagli artt. 112 ss. del c.p.a., verificando in via preliminare la sussistenza dei presupposti: l’esistenza di un titolo giurisdizionale passato in giudicato, come attestato dalla Cancelleria, e la sua rituale notificazione all’amministrazione.

Il punto centrale della decisione riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Secondo il TAR, l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata sulla decisione giurisdizionale e non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento. La mancata costituzione in giudizio non ha consentito di allegare alcun elemento contrario.

Su queste basi il Collegio ha ritenuto sussistenti tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione e ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare al giudicato, con detrazione di quanto già eventualmente pagato.

Quanto alla fase esecutiva, il TAR ha assegnato all’ente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza e, per il caso di inerzia, ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Corigliano Rossano, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, perché provveda, su istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato e a corrispondere le spese liquidate. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente, così come le spese di giudizio, liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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