Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso: la diversa utilità concreta (TAR Puglia n. 152 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si distingue dalla cessazione della materia del contendere. Quest’ultima ricorre quando l’operato successivo della pubblica amministrazione si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, per effetto di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento che interviene nel rapporto contestato. La carenza di interesse, invece, si verifica, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, in presenza di una delle seguenti evenienze: mancata impugnazione di un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; impugnazione parziale di un provvedimento fondato su più ragioni indipendenti; sopravvenienza di un atto o fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento; dichiarazione della parte di non avere più interesse. In tali casi il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
Il Trust ricorrente, in persona del Trustee, e questi anche in proprio, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura ha confermato il provvedimento interdittivo antimafia adottato nel 2017 nei confronti di una società poi confluita nel Trust. La vicenda trae origine da procedimenti penali che avevano coinvolto i germani già titolari delle quote societali, con precedenti interdittive confermate in sede di appello amministrativo.
Con successivi motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di conferma del 2022, con applicazione del sostegno e monitoraggio ex art. 32 d.l. n. 90/2014, e poi il provvedimento del 3.8.2022, che ha annullato d’ufficio la misura di monitoraggio disponendo la straordinaria e temporanea gestione. Nelle more è intervenuto un ulteriore provvedimento prefettizio del 22.5.2023, che ha applicato le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011. I difensori hanno quindi depositato istanza dichiarando di non avere più interesse al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione dell’istituto, aderendo all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683. La distinzione tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse non è nominalistica: la prima presuppone la piena soddisfazione dell’interesse azionato, la seconda ricorre quando l’eventuale annullamento non arreca più alcuna utilità concreta, oppure quando la parte dichiari di non volere più la decisione.
Il Tribunale rileva che, nel caso concreto, l’istanza del 22.1.2024 manifesta chiaramente la carenza di interesse alla definizione del giudizio. Ciò esime il giudice dal delibare ogni questione di merito, compresa l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva del Trust sollevata dall’Avvocatura erariale e ritenuta, peraltro, infondata perché aveva agito in giudizio anche il Trustee in proprio.
Il Collegio aggiunge un argomento autonomo, idoneo a fondare l’improcedibilità anche a prescindere dalla dichiarazione di parte. Nelle more del processo è stato adottato il provvedimento prefettizio del 22.5.2023, rimasto inoppugnato, con cui è stata disposta l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011 per dodici mesi, sotto la supervisione dell’esperto.
Da ciò deriva che l’eventuale annullamento degli atti impugnati non apporterebbe ai ricorrenti alcuna utilità, essendo gli stessi superati dal successivo provvedimento amministrativo. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio compensa integralmente le spese, in considerazione dell’esito complessivo del giudizio e della complessità in fatto e in diritto delle questioni trattate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.