Ottemperanza all’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. e poteri del giudice amministrativo (TAR Toscana n. 129 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112 cod. proc. amm., è esperibile per l’esecuzione delle ordinanze emesse ai sensi dell’art. 702-ter cod. proc. civ., in quanto titoli esecutivi idonei a fondare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al decisum. Sussiste la competenza del TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. amm.. Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, e accertata l’inerzia dell’ente, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di adempimento e nomina il Commissario ad acta. Sono dovute anche le spese per atti accessori al giudicato, quali copie, notificazioni e registrazione, perché hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.
Il Fatto
Un’associazione ricorrente ottiene dal Tribunale di Siena, con ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. del 19 settembre 2022, la condanna di un Comune al pagamento di quote associative per gli anni 2017-2019 e delle spese processuali. L’ordinanza viene munita di formula esecutiva il 26 settembre 2022 e notificata all’ente il 19 ottobre 2022.
Non essendo intervenuto appello nei termini e rimasto inerte il Comune, l’associazione propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, la condanna al pagamento delle somme dovute e delle spese accessorie documentate, nonché la nomina del Commissario ad acta. Il Comune non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità dello strumento. Richiamando un consolidato orientamento — TAR Toscana n. 725 del 2023 e TAR Lombardia n. 2232 del 2021 — riconosce che il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per l’esecuzione delle ordinanze ex art. 702-ter cod. proc. civ..
Affermata la propria competenza ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. amm., che la radica nel TAR della circoscrizione ove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, il Tribunale verifica il requisito temporale. Il titolo esecutivo è stato notificato il 19 ottobre 2022 e risulta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Accertata l’assenza di ottemperanza da parte del Comune, il ricorso è accolto e viene dichiarato l’obbligo dell’ente di corrispondere quanto statuito dall’ordinanza, oltre agli interessi legali e alle spese processuali ivi liquidate.
Quanto alle ulteriori spese non imponibili, il Collegio ne riconosce la debenza richiamando TAR Calabria n. 699 del 2010, TAR Lazio n. 134 del 2009 e TAR Campania n. 3328 del 2014: si tratta di spese documentate relative ad atti accessori che hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.
Il Tribunale assegna all’ente il termine di 30 giorni per l’adempimento e nomina Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con ulteriore termine di 60 giorni in caso di inerzia. Le spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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