Inottemperanza al giudicato e nomina del Commissario ad acta per l’acquisizione sanante (TAR Puglia n. 151 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 non integra di per sé esecuzione del giudicato. Se l’amministrazione, decorso il termine fissato nella sentenza di ottemperanza e quello di conclusione del procedimento avviato, non adotta il provvedimento finale né fornisce alcuna giustificazione, persiste l’inadempimento e il giudice amministrativo nomina il Commissario ad acta. La nomina è ammissibile e fondata quando l’istanza è ritualmente notificata e tempestivamente depositata. Le spese della fase esecutiva seguono la soccombenza ai sensi degli artt. 91 c.p.c. e 26 c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Puglia – Lecce pubblicata il 15 luglio 2021, con cui il Comune di Neviano è stato condannato alla restituzione della porzione di terreno illecitamente occupata, previa riduzione in pristino, al pagamento del risarcimento del danno e delle spese. Con successiva sentenza di ottemperanza del 21 dicembre 2022 il medesimo TAR ha ordinato al Comune di dare completa esecuzione al giudicato nel termine di 45 giorni.

Notificata in forma esecutiva la sentenza di ottemperanza il 31 gennaio 2023, il ricorrente ha proposto incidente di esecuzione rilevando il perdurante inadempimento e chiedendo la nomina di un Commissario ad acta. Il Comune ha avviato il procedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 con nota del 20 giugno 2023, fissando in 120 giorni la conclusione, ma non ha poi adottato il decreto finale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’istanza come ammissibile e fondata. Il thema decidendum è la persistenza dell’inottemperanza dopo il decorso del termine di 45 giorni assegnato con la sentenza di ottemperanza e del successivo termine di 120 giorni entro cui l’amministrazione aveva preannunciato la definizione del procedimento di acquisizione sanante.

Il Tribunale ricostruisce la sequenza degli adempimenti. La sentenza di ottemperanza è stata notificata in forma esecutiva; il Comune ha attivato il procedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, comunicando l’avviso di avvio e fissando la conclusione entro 120 giorni, scaduti il 18 ottobre 2023. Nulla è seguito: né il decreto di acquisizione, né alcuna comunicazione al riguardo.

Con ordinanza istruttoria del 10 novembre 2023 la Sezione ha ordinato al Comune l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti, con espresso avvertimento che l’inottemperanza all’ordine istruttorio avrebbe consentito di desumere argomenti di prova ai sensi degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, quarto comma, c.p.a. Il Comune non ha depositato alcuna relazione, neppure nel termine fissato.

Da qui la conclusione: l’avvio del procedimento non equivale a esecuzione, e la mancata adozione del provvedimento finale, senza alcuna giustificazione, conferma l’inadempimento tanto al giudicato quanto alla sentenza di ottemperanza. Il Collegio accoglie quindi l’incidente e nomina Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Galatina o un suo delegato, con termine di 90 giorni dalla comunicazione per dare esecuzione al giudicato e alla sentenza di ottemperanza.

Le spese della fase esecutiva seguono la soccombenza ai sensi degli artt. 91 c.p.c. e 26 c.p.a. e sono liquidate in complessivi € 800,00, oltre accessori di legge. La sentenza è eseguita dall’Autorità amministrativa e comunicata alle parti, anche non costituite, e al Commissario nominato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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