Sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 480 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto sopravvenuto dell’interesse. La declaratoria di improcedibilità non comporta automaticamente la condanna alle spese della parte che l’ha determinata con la propria iniziativa processuale. Il giudice può disporre la compensazione delle spese quando una valutazione complessiva dell’intera vicenda processuale lo giustifichi, anche in presenza di una prospettata soccombenza virtuale. La soccombenza virtuale, in sé allegata dall’amministrazione resistente, non costituisce titolo sufficiente per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.

Il Fatto

La ricorrente, società cooperativa sociale affidataria del servizio di assistenza domiciliare integrata, impugnava la deliberazione con cui l’azienda sanitaria territoriale indiceva una gara europea per l’affidamento del servizio di cure domiciliari, unitamente agli atti di gara e al capitolato tecnico. Con motivi aggiunti impugnava anche la successiva deliberazione che autorizzava la prosecuzione del servizio in favore della stessa ricorrente fino al 29.02.2024, nelle more della conclusione della procedura di gara finalizzata a un affidamento-ponte.

Nel corso del giudizio, con atto depositato l’11 marzo 2024, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione, chiedendo comunque la refusione delle spese di lite. L’amministrazione resistente prendeva atto dell’improcedibilità, domandando la condanna della ricorrente alle spese in ragione della presunta soccombenza virtuale. La causa giungeva così alla decisione sull’assetto delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che il ricorso e i motivi aggiunti sono improcedibili, stante la sopravvenienza del difetto di interesse dichiarata dalla ricorrente. La declaratoria discende dall’atto di rinuncia all’interesse alla decisione depositato in data 11 marzo 2024, che preclude l’esame del merito delle censure.

La questione si sposta quindi sul regolamento delle spese. L’amministrazione aveva invocato la soccombenza virtuale per ottenere la condanna della ricorrente. Il Collegio non accoglie tale impostazione e ritiene che le spese di lite, alla luce di una valutazione complessiva dell’intera vicenda processuale, possano essere compensate tra le parti.

Il percorso argomentativo è essenziale: il Tribunale applica i richiamati artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., che consentono rispettivamente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e la compensazione delle spese. La sinteticità della motivazione riflette la natura della decisione, incentrata sulla sola definizione processuale e sull’assetto delle spese.

Il dispositivo dichiara l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, compensa tra le parti le spese del giudizio e ordina che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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