Revocazione per contrasto con giudicato esterno: presupposti e identità di parti (C.G.A.R.S. n. 495 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione per contrasto con un precedente giudicato, ai sensi dell’art. 395, n. 5), cod. proc. civ., richiede il concorso cumulativo di due presupposti: il contrasto della sentenza revocanda con altra precedente passata in giudicato tra le parti e la mancata pronuncia sulla relativa eccezione. Il primo postula l’identità di soggetti e di oggetto tra i due giudizi, da valutarsi alla stregua dei limiti oggettivi del giudicato quali risultano dal decisum, letto congiuntamente nella parte motiva e dispositiva. Il secondo presupposto richiede che il giudicato esterno sia rimasto del tutto estraneo al thema decidendum. L’eventuale errore del giudice sul rilievo del giudicato resta sottratto al rimedio revocatorio, salvo che la mancata allegazione abbia impedito la rilevabilità d’ufficio.
Il Fatto
Le ricorrenti propongono revocazione avverso la sentenza del C.G.A.R.S. n. 745 del 22 giugno 2022, con cui era stato respinto il loro appello contro la sentenza del TAR Sicilia n. 83 del 7 gennaio 2021. Esse deducono un unico motivo ex artt. 106 c.p.a. e 395, n. 5), c.p.c.: la sentenza revocanda contrasterebbe con il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sicilia n. 419 del 5 febbraio 2021, che ha annullato l’ordinanza comunale di sospensione del 4 aprile 2017.
Secondo la prospettazione delle ricorrenti, l’ordinanza annullata avrebbe avuto come destinatari le medesime parti dei due giudizi, con conseguente identità di oggetto e soggetti. Il Comune intimato non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’indirizzo dell’Ad. Pl. 6 aprile 2017, n. 1, e ne fa applicazione. Il primo presupposto revocatorio esige che tra i due giudizi sussista una identità di soggetti e di oggetto, tale da determinare una concordanza ontologica e strutturale degli estremi del secondo giudizio rispetto alla decisione emessa per prima.
Il secondo presupposto richiede che il giudicato esterno sia rimasto estraneo al thema decidendum su cui si è pronunciata la sentenza revocanda. Se sull’esistenza e sulla portata del giudicato vi è stato dibattito e il giudice ha ritenuto la causa non pregiudicata, si configura un eventuale errore di giudizio, sottratto alla revocazione. Diversamente, si introdurrebbe un mezzo di impugnazione a critica illimitata.
La Corte richiama inoltre il principio secondo cui la cosa giudicata esterna è rilevabile d’ufficio (Cons. Stato, Sez. III, 11 febbraio 2015, n. 725; Cass. 27 luglio 2016, n. 15627). La revocazione è esperibile non per la semplice mancata eccezione, ma quando una situazione processuale abbia impedito al giudice la rilevazione d’ufficio, ossia per la mancata allegazione della sentenza passata in giudicato.
Nel caso concreto il ricorso è inammissibile. Risulta per tabulas che la sentenza su cui si è formato il giudicato non è resa tra le stesse parti del giudizio definito con la sentenza revocanda: gli odierni ricorrenti non hanno preso parte al giudizio deciso dal TAR Sicilia con la sentenza n. 419 del 2021. Manca, inoltre, l’identità delle azioni, che differiscono per la causa petendi: il motivo di annullamento accolto nel giudizio definito dal giudicato è la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, censura non proposta dagli odierni ricorrenti nel giudizio definito con la sentenza revocanda.
Il Collegio dichiara pertanto l’inammissibilità del ricorso, richiamando Cons. Stato, sez. II, 8 giugno 2023, n. 5645 e Id., 3 luglio 2023, n. 6456. Non si fa luogo alla regolazione delle spese per la mancata costituzione del Comune intimato.
Nota della Redazione
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