Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Lazio n. 16787 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato e il giudice non può deciderlo nel merito quando il ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. L’univoca dichiarazione di venir meno dell’interesse preclude la decisione nel merito e impone di dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La natura in rito della decisione e le ragioni della dichiarazione giustificano la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato, davanti al TAR Lazio, la graduatoria finale e gli atti del concorso pubblico per complessivi 415 posti, Area Assistenti, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, codice ADM/AMM, per la Regione Sicilia. Oggetto del gravame erano l’esito della prova scritta, il punteggio di 23,55 punti, il questionario somministrato con particolare riguardo al quesito n. 28, i verbali della Commissione esaminatrice, il bando e gli avvisi pubblicati tra febbraio e luglio 2025, tra cui quello che aveva elevato i posti da 415 a 569.

Il ricorrente chiedeva l’accertamento della posizione spettante nella graduatoria degli idonei e la condanna dell’amministrazione al risarcimento in forma specifica ex art. 30 c.p.a. Le amministrazioni intimate si costituivano opponendosi. In vista dell’udienza pubblica del 21 ottobre 2026, con dichiarazione del 27 febbraio 2026, il ricorrente rappresentava di non avere più interesse alla decisione, avendo medio tempore ottenuto, a punteggio invariato e per effetto dello scorrimento della graduatoria, il posto ambito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la questione non attiene al merito del contestato punteggio, ma alla permanenza dell’interesse a coltivare il ricorso. La dichiarazione del ricorrente è qualificata come univoca e intervenuta prima della spedizione della causa in decisione.

Il percorso argomentativo muove dal principio della domanda: il sindacato giurisdizionale si attiva solo su iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo resta nella disponibilità della parte. Da ciò discende che il giudice adito non ha alcuna possibilità di decidere nel merito ove il ricorrente abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913 e Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848.

In presenza di tale dichiarazione, che preclude la decisione nel merito, il gravame va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061, sez. V, 13 luglio 2018, n. 4290, sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310 e TAR Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione attese le ragioni alla base della dichiarazione del ricorrente e, in ogni caso, la natura in rito della decisione. Il dispositivo dichiara quindi il ricorso improcedibile, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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