Abuso edilizio su suolo demaniale, opere assentite e autorizzazione sismica (TAR Lazio n. 470 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può ordinare la demolizione di opere che esso stesso ha regolarmente assentito con titolo abilitativo, né può far valere a danno del privato la mancata acquisizione di un parere che ricadeva sull’Amministrazione procedente, tanto più quando gli elaborati progettuali risultino trasmessi alle Autorità competenti. Le opere temporanee che, per tipologia e dimensioni, costituiscono costruzioni rilevanti o di minore rilevanza per la pubblica incolumità e non rientrano tra gli interventi privi di rilevanza indicati nell’art. 8 del Regolamento regionale n. 26/2020 sono soggette alla disciplina sismica degli artt. 93 e ss. del d.P.R. n. 380/2001, con obbligo di segnalazione alle Autorità preposte. L’omessa adozione della diffida non rinnovabile prescritta dall’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 non determina l’annullamento dell’ordine di demolizione quando non abbia concretamente leso l’interesse giuridico del destinatario, esaurendo la diffida la sola funzione di consentire il ripristino spontaneo evitando i costi della demolizione d’ufficio.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale per uno stabilimento balneare, impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Terracina gli ingiungeva la demolizione di una serie di opere. Il provvedimento contestava, da un lato, la diversa distribuzione degli spazi interni del corpo in muratura, realizzata in assenza del parere delle Autorità marittime proprietarie del bene; dall’altro, l’installazione di alcune opere temporanee in assenza di autorizzazione sismica.

Il ricorrente deduceva l’esistenza di titoli abilitativi validi e mai annullati, la qualificazione delle tramezzature come mere opere interne e l’estraneità delle strutture temporanee, poi spontaneamente rimosse entro i termini di legge, al regime dell’autorizzazione sismica. Lamentava, altresì, l’omessa preventiva diffida.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso. Quanto alle opere interne al fabbricato in muratura, il TAR rileva che esse risultano autorizzate mediante la comunicazione di inizio lavori e la successiva licenza suppletiva rilasciata dal Comune. Ne deriva l’illegittimità dell’ordine di demolizione: l’Amministrazione non può sanzionare opere da essa stessa assentite e, in ogni caso, non può addossare al privato le conseguenze di un proprio comportamento negligente, ossia la mancata richiesta del parere previsto dall’art. 12 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, tanto più che gli elaborati progettuali erano stati trasmessi alle Autorità competenti.

Di segno opposto la valutazione sulle opere temporanee. Per tipologia e dimensioni, quali descritte nelle relazioni tecniche della Polizia locale, esse costituiscono costruzioni rilevanti o di minore rilevanza per la pubblica incolumità e non sono riconducibili agli interventi privi di rilevanza elencati nell’art. 8 del Regolamento regionale n. 26/2020. Restano pertanto soggette alla disciplina sismica degli artt. 93 e ss. del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente avrebbe dovuto segnalarne la realizzazione alle Autorità preposte per avviare il procedimento di controllo sulla compatibilità sismica. Irrilevante, in senso contrario, l’avvenuta rimozione spontanea nei termini di legge: i motivi sul punto sono infondati.

Quanto alla mancata diffida, il TAR ricorda che l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 la prescrive quando l’opera abusiva insista su suolo pubblico. L’omissione, tuttavia, non giustifica di per sé l’annullamento: la diffida non deve contenere un termine per l’esecuzione e ha la sola funzione di consentire il ripristino spontaneo, evitando i costi della demolizione d’ufficio. Nel caso concreto il ricorrente non ha allegato alcun pregiudizio derivante dall’omissione, avendo manifestato la volontà di mantenere il manufatto e già rimosso le opere temporanee. Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato n. 2618 del 2017, n. 4662 del 2019 e n. 8935 del 2022, secondo cui non ogni violazione procedimentale si traduce in vizio del provvedimento finale, oltre al recente precedente della stessa Sezione n. 337/2024.

Il ricorso è dunque accolto parzialmente: il provvedimento è annullato nella parte in cui ordina la demolizione delle modifiche interne al corpo in muratura con ripristino dello stato preesistente, con conferma del restante contenuto. Le spese sono integralmente compensate per la soccombenza parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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