Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Lombardia n. 977 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo è improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione provoca la presa d’atto del giudice, il quale non dispone di alcun potere d’ufficio e non può sostituirsi al ricorrente né sindacarne la valutazione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della natura in rito della decisione e dell’attività difensiva effettivamente svolta.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto l’annullamento della deliberazione di Giunta regionale con cui la Regione Lombardia ha recepito l’intesa nazionale sul piano di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, nonché della successiva circolare esplicativa diramata dalla Direzione Generale Welfare. Le censure investivano, in particolare, le previsioni sul computo delle prestazioni erogate dalla struttura di prima scelta del paziente e sul calcolo dei termini in giorni solari anziché lavorativi.
Instaurato il giudizio, la Regione si è costituita eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. In vista dell’udienza di merito la società ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, osservando che nel triennio di efficacia del piano la previsione contestata non aveva ricevuto concreta applicazione in proprio danno, e ha insistito per l’integrale compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto dell’inequivoca dichiarazione della parte ricorrente e ne ha tratto le conseguenze sul piano processuale. La decisione si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione dell’interesse a ricorrere come situazione interamente nella disponibilità del ricorrente. Da ciò deriva che la rinuncia alla decisione, intervenuta prima che la causa sia trattenuta, determina l’impossibilità per il giudice di pronunciare nel merito.
Il Tribunale sottolinea come l’organo giurisdizionale non possa procedere d’ufficio né sostituire la propria valutazione a quella della parte. La verifica dell’opportunità della scelta processuale resta quindi sottratta al sindacato del giudice. A sostegno dell’orientamento il Collegio richiama Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816, Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031 e Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale. La scelta tiene conto della limitata attività difensiva svolta dalla resistente, della natura in rito della decisione e del fatto che la dichiarazione di carenza di interesse è giunta dopo l’avviso di fissazione dell’udienza ma prima della scadenza dei termini per il deposito di documenti e memorie previsti dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm..
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con esecuzione della sentenza affidata all’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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