Sopravvenuto riassetto organizzativo e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Puglia n. 145 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un atto di macro organizzazione degli uffici pubblici diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, un successivo provvedimento sostituisca integralmente l’assetto organizzativo impugnato, modificando competenze e collocazione dell’ufficio cui sono assegnati i ricorrenti. Le doglianze contro la nuova disciplina devono essere articolate con motivi aggiunti: la mera replica difensiva che ne denunci profili di illegittimità analoghi non è idonea a radicare l’interesse alla decisione sul provvedimento superato. Resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, trattandosi di atto di organizzazione generale e non di gestione del rapporto di lavoro. Il superamento dell’atto va valutato anche sul piano formale, quando il provvedimento successivo richiami e modifichi espressamente quello impugnato.
Il Fatto
Le ricorrenti, dipendenti con qualifica di funzionario e iscritte all’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici, erano assegnate all’Ufficio Avvocatura dell’Agenzia regionale per la casa e l’abitare. Con ricorso hanno impugnato il decreto dell’Amministratore Unico n. 56 del 13.08.2020, che aveva collocato l’Ufficio Avvocatura nel Settore Affari Generali, alle dipendenze della Direzione Generale e sotto la responsabilità di un dirigente amministrativo.
Secondo le ricorrenti, tale assetto violava l’art. 23 della legge n. 247/2012 e l’art. 97 Cost., privando l’avvocatura interna della necessaria autonomia e indipendenza funzionale rispetto all’apparato amministrativo. L’amministrazione si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione e, in seguito, l’improcedibilità per sopravvenuto mutamento organizzativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene infondata. Le ricorrenti hanno impugnato un atto di macro organizzazione degli uffici, non un atto di gestione del rapporto di lavoro: la controversia rientra quindi nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Passando all’eccezione di improcedibilità, il Collegio ne verifica la fondatezza. Nelle more del giudizio è intervenuto il decreto dell’Amministratore Unico n. 19 del 16.03.2021, che ha riorganizzato la struttura: il vecchio Ufficio Avvocatura è stato scisso in due distinti uffici, l’“Avvocatura”, cui sono assegnate le ricorrenti, e la “Segreteria Avvocatura”, con funzioni prevalentemente amministrative.
Il nuovo Ufficio “Avvocatura” è collocato come struttura autonoma in staff all’Amministratore Unico, con competenze legali in senso stretto, ed è sottratto alla dipendenza del Direttore Generale. Il superamento dell’atto impugnato emerge anche sul piano formale: il decreto n. 19 del 2021 richiama espressamente il decreto n. 56 del 2020 e ne modifica le previsioni, rinominando la posizione organizzativa e istituendo il nuovo ufficio in staff.
Le ricorrenti non hanno impugnato il decreto n. 19 del 2021 con motivi aggiunti, limitandosi ad affermare che esso presenterebbe le medesime criticità del precedente. Tali doglianze, osserva il Collegio, avrebbero dovuto essere articolate nelle forme proprie. L’omessa impugnazione del provvedimento che ha modificato competenze e collocazione dell’ufficio comporta quindi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ad abundantiam, il Collegio rileva che il ricorso sarebbe comunque infondato: l’attuale assetto non prevede alcuna figura di intermediazione tra l’Ufficio “Avvocatura” e l’Amministratore Unico, e nessun dirigente amministrativo può impartire direttive sull’attività giudiziale. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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