Convertibilità del permesso per protezione speciale e regime transitorio del decreto Cutro (TAR Puglia n. 144 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regime transitorio dettato dall’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, convertito nella legge n. 50/2023, va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore del c.d. decreto Cutro è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti di legge. La clausola di salvezza della facoltà di conversione opera anche per le istanze presentate dopo il 4 maggio 2023, non contenendo la norma alcun limite temporale alle domande. È illegittimo, pertanto, il diniego questorile che fondi il rigetto sull’assunto che la conversione sia ammessa solo per le richieste inoltrate entro tale data. La materia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo il giudizio strumentale al riconoscimento della protezione internazionale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale riconosciutogli dalla Commissione Territoriale di Lecce nel novembre 2022, con validità fino al 28 novembre 2024. Nel 2024 presentava istanza di conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il Questore di Taranto rigettava l’istanza, sul presupposto che il permesso ex art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008 non fosse più convertibile per effetto del c.d. decreto Cutro, che avrebbe ammesso la conversione solo per le domande inoltrate entro il 4 maggio 2023.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione dell’art. 7 del D.L. n. 20/2023 e degli artt. 6 e 19 del D.Lgs. n. 286/1998. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto. Con ordinanza cautelare il Tribunale disponeva la sollecita definizione nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., non ravvisando pregiudizio irreparabile stante la perdurante validità ed efficacia del titolo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio afferma la propria giurisdizione. L’oggetto del giudizio è il diniego di conversione di un titolo già rilasciato, e non il procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, riservato al giudice ordinario perché involgente diritti soggettivi. La posizione del ricorrente è quindi di interesse legittimo, con conseguente competenza del giudice amministrativo.

Nel merito, il Tribunale rileva l’errore di diritto in cui è incorsa l’Amministrazione. L’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023 contiene una disposizione transitoria espressa, del tutto ignorata nel provvedimento impugnato: i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, D.Lgs. n. 286/1998 in corso di validità sono rinnovati una sola volta per un anno dalla scadenza, ma resta ferma la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti.

Il Collegio richiama l’indirizzo giurisprudenziale uniforme formatosi sulla questione, che legge la norma transitoria nel senso di consentire la conversione del titolo in corso di validità al momento dell’entrata in vigore del decreto. Nel caso concreto il permesso del ricorrente era stato rilasciato nel novembre 2022, con scadenza nel novembre 2024, e dunque era pienamente valido alla data del 6 maggio 2023. Non vi sono perciò ostacoli all’applicazione della disciplina transitoria, né la stessa pone un limite temporale alle istanze: il riferimento al 4 maggio 2023 non compare nella norma e costituisce un’aggiunta indebita dell’Amministrazione.

Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento questorile annullato, con salvezza dei successivi provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese sono compensate. Il Tribunale dispone la liquidazione in favore del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con compenso a carico dell’Erario ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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