Il Soprintendente può valutare l’an della edificazione in area paesaggistica vincolata (TAR Lombardia n. 476 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La tutela paesaggistica non è ancillare alla pianificazione urbanistica. All’attribuzione comunale di capacità edificatoria su un’area assoggettata a vincolo non corrisponde l’obbligo della Soprintendenza di consentire senz’altro l’edificazione, quasi che il suo esame possa esprimersi solo sul quomodo e non anche sull’an. L’assegnazione di volumetria in un ambito protetto non genera alcuna aspettativa qualificata in capo al proprietario, dovendo l’edificazione conformarsi alle esigenze di tutela del paesaggio. Il principio di leale collaborazione non impone alla Soprintendenza di indicare accorgimenti tecnici o modifiche progettuali quando l’incompatibilità riguardi il progetto nel suo complesso e richieda una rielaborazione significativamente diversa. Il parere negativo è censurabile solo per incoerenza, irragionevolezza, errore tecnico o contrasto ictu oculi con la realtà fattuale.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’area nel territorio comunale ricadente nell’ambito del Parco dei Colli di Bergamo e quindi soggetta a tutela paesaggistica, ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 per la demolizione di un edificio esistente e la costruzione di un complesso residenziale di più unità in via delle Roveri.
La Commissione per il paesaggio comunale ha espresso parere favorevole con prescrizioni. La Soprintendenza per le province di Bergamo e Brescia ha invece reso parere negativo di compatibilità paesaggistica e il Comune ha conseguentemente rigettato l’istanza. La ricorrente ha impugnato il diniego e il presupposto parere, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, respinta con ordinanza della Sezione. Il Ministero della Cultura si è costituito chiedendo il rigetto; Comune e Parco non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, il Tribunale richiama i principi della propria giurisprudenza (TAR Lombardia-Brescia n. 738/2020 e n. 594/2019): la Soprintendenza può valutare, ai fini della tutela, anche l’impatto dell’edificazione in termini di volume e di collocazione. Il parere censurato, del resto, non nega in assoluto l’edificabilità, ma si pronuncia sulla compatibilità di uno specifico progetto.
Quanto all’eccesso di potere per illogicità, la ricorrente estrapola dal contesto le affermazioni del parere. Lette correttamente, esse rilevano che, nonostante la perdita delle tracce storiche verso la viabilità principale, i caratteri storico-paesaggistici restano percepibili, specie con riferimento alla Chiesa ai margini della Piana di Petos, che il progetto “annega” nel comparto edilizio.
Il travisamento dei fatti non sussiste: la Soprintendenza ha ragionevolmente ritenuto, anche sulla base della documentazione fotografica, che il rapporto tra Chiesa e Piana sia rimasto sostanzialmente integro nonostante l’edificio degli anni sessanta, e che sarebbe invece interrotto dal nuovo complesso. In materia la Soprintendenza dispone di ampia discrezionalità tecnica (Cons. Stato n. 1903/2020), sindacabile solo nei limiti dell’incoerenza, irragionevolezza, errore tecnico o contrasto ictu oculi con la realtà.
Sul quarto motivo, il Tribunale esclude che il principio di leale collaborazione imponga un dissenso costruttivo quando le criticità richiedano un progetto nuovo. Richiamata TAR Toscana n. 207/2021, si afferma che l’onere di indicare soluzioni alternative non è configurabile se il richiedente non ha prospettato alcuna alternativa e non bastano piccole modifiche. Poiché l’incompatibilità attiene all’orientamento, alla collocazione a chiusura del contesto della Chiesa e all’incidenza sull’area verde, serve una modifica complessiva rimessa all’iniziativa del privato. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore del Ministero; nessuna statuizione per Comune e Parco, non costituiti.
Nota della Redazione
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